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Procedura di Conciliazione
Poste Italiane e 16 Associazioni dei Consumatori hanno definito, di comune accordo, la procedura di Conciliazione

 
Procedura ConciliazioneLa domanda di Conciliazione può essere presentata soltanto successivamente al reclamo, qualora l'esito sia considerato insoddisfacente. I reclami devono riguardare spedizioni nazionali relative ai prodotti di corrispondenza e pacchi indicati nella Carta della Qualità del servizio pubblico postale.

La controversia in sede conciliativa viene decisa secondo equità nelle ipotesi di ritardi, perdita, danneggiamento totale o parziale, in cui emerga un danno economico accertato, di natura non indiretta, derivante da un provato disservizio di Poste Italiane.

Si può ricorrere alla Procedura di Conciliazione per controversie fino a 500 euro.


» Associazioni firmatarie
» Regolamento di conciliazione
» Modulo per la domanda (file .pdf)

 
Regolamento
Presso ciascuna sede regionale di Poste Italiane viene istituita una Commissione di Conciliazione, la quale presiede a tutta l'attività prevista e disciplinata dal Regolamento. La Commissione di Conciliazione è formata da un rappresentante di Poste Italiane e da un rappresentante di una fra le Associazioni firmatarie del Regolamento.

» Disposizioni generali

Procedura
Il cliente può avere accesso senza alcun onere alla procedura di Conciliazione ogni volta che, presentato un reclamo, abbia ricevuto da parte di Poste Italiane una risposta ritenuta insoddisfacente, ovvero non abbia ricevuto alcuna risposta.

La domanda di Conciliazione deve essere inviata entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della risposta al reclamo, ovvero, in caso di mancata risposta entro i termini previsti dalla Carta della Qualità, entro ulteriori trenta giorni lavorativi.

DOMANDA DI CONCILIAZIONE
La domanda di Conciliazione può essere presentata solo se è stato già presentato reclamo e la risposta di Poste Italiane sia stata ritenuta insoddisfacente.

Il Cliente può avviare la procedura di Conciliazione presentando domanda tramite le Associazioni aderenti o direttamente presso un ufficio postale. In ogni caso, alla Commissione di Conciliazione partecipa il rappresentante dell'Associazione designato dal Cliente o, in assenza di indicazione, assegnato con il criterio turnario (v. Regolamento).

La domanda di Conciliazione deve essere presentata dal mittente o da un suo delegato.