Onlus e altre No Profit

Invio di Stampe periodiche da parte di Associazioni e organizzazioni di cui all'art.1 commi 2 e 3 del D.L. 353/03 convertito e integrato dalla legge n.46 del 27/2/04
Le associazioni e le organizzazioni1 possono accedere alle tariffe loro riservate per la spedizione, in abbonamento postale, di pubblicazioni informative anche non poste in vendita o di tipo postulatorio.


Le Onlus e le altre no profit agevolate dalla legge possono inviare:
  • stampe periodiche con i seguenti prodotti:
    » Pubblicazioni informative per l'Italia
    » Pubblicazioni informative per l'estero
  • invii promozionali finalizzati a finanziare la propria attività e la relativa pubblicazione periodica con i seguenti prodotti:
    » Promozione No Profit per l'Italia
    » Promozione No Profit per l'estero

Le spedizioni devono essere finalizzate esclusivamente a promuovere e a informare sulle proprie attività senza fini di lucro.

Tali pubblicazioni non possono contenere pubblicità a favore di terzi.
1(definite dall'art. 1 commi 2 e 3 del D.L. 353/03 convertito e integrato dalla Legge n.46 del 27/2/04) come modificata dal Decreto Legge del 1 ottobre 2007 n.159, convertito, con modificazione in legge n.222 del 29 novembre 2007, Gazzetta Ufficiale n.279 del 20 novembre 2007 (suppl. ord.)

CONFEZIONAMENTO E PRELAVORAZIONE
Per le specifiche tecniche di confezionamento, prelavorazione e omologazione si fa riferimento alla pagina dedicata.