Arbitro Assicurativo
Il nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie.Che cos'è
Poste Italiane aderisce all’Arbitro Assicurativo (AAS), operativo dal 15 gennaio 2026. Il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa è uno strumento di tutela semplice, rapido ed economico: il ricorso può essere presentato senza l’assistenza di un avvocato, e deciso entro novanta giorni, prorogabili per una sola volta fino a ulteriori novanta giorni, in caso di controversie particolarmente complesse e prevede un contributo di 20 € che verranno restituiti al ricorrente se il ricorso viene accolto. Il ricorso all’AAS si configura come condizione di procedibilità per proporre l’azione dinnanzi all’Autorità giudiziaria, in alternativa agli strumenti di risoluzione stragiudiziale già previsti dalla legge (mediazione e negoziazione assistita). Per poter ricorrere all’AAS è necessario però aver prima presentato, per la medesima questione oggetto di ricorso, un reclamo direttamente alla compagnia o all’intermediario, con uno dei seguenti esiti: non si è ricevuta risposta entro 45 giorni; o la risposta ricevuta non è ritenuta soddisfacente. In questi casi, il ricorso all’AAS deve essere presentato entro 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo alla compagnia. La decisione dell’AAS sul ricorso non è vincolante; se tuttavia, l’impresa o l’intermediario non la rispettano, la notizia dell’inadempimento è pubblicata sul sito dell’Arbitro Assicurativo per un periodo di 5 anni e resta in evidenza sul sito dell’impresa e o dell’intermediario per 6 mesi.
Ambito di applicazione
Sono rimesse alla competenza dell'arbitro assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, aventi come oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l'inosservanza delle regole di comportamento inerenti all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa. Sono escluse le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal Fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, quelle relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP, nonché quelle relative ai grandi rischi.
La domanda può avere ad oggetto anche la richiesta di pagamento di una somma di denaro purché essa non superi i seguenti importi:
- 300.000,00 € per le polizze vita che prevedono il pagamento della prestazione solo in caso di morte;
- 150.000,00 € per le altre polizze vita;
- 25.000,00 € per le assicurazioni danni;
- 2.500,00 € se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile.
Per le controversie che non hanno ad oggetto la richiesta di una somma di denaro, ma riguardano l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà previsti dal contratto, non sono previsti limiti di valore.
Si precisa che per le controversie relative ai prodotti di investimento assicurativo, nel caso di Poste Italiane quale intermediario iscritto alla sez. D del RUI, la competenza è attribuita all’ACF – Arbitro per le Controversie Finanziarie.
Come ricorrere all’Arbitro
Prima di presentare un ricorso all’AAS, è necessario avere presentato un reclamo a Poste Italiane, per il medesimo oggetto, concluso con uno dei seguenti esiti: non si è ricevuta risposta nel termine di 45 giorni, o la risposta ottenuta non è ritenuta soddisfacente.
Il ricorso si presenta esclusivamente online, tramite il sito dell’AAS (sito esterno).
Per maggiori informazioni sull’AAS è possibile consultare il sito dell’AAS e la Guida AAS (PDF).