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Mediazione Conciliazione di controversie civili e commerciali.

Descrizione

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti, bancari, finanziari e assicurativi è tenuto preliminarmente ad esperire:
  • il procedimento di mediazione di cui al medesimo decreto n. 28/2010 innanzi agli organismi accreditati di cui al registro tenuto dal Ministero della Giustizia
ovvero
  • il procedimento innanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie in conformità a quanto previsto ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
ovvero La domanda di mediazione si presenta mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 
L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. 
Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione (in ogni caso, se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento, il mediatore formula una proposta di conciliazione) che è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, sempre per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta; in mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta rifiutata; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Il verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero della Giustizia.
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