FAQ - Invii internazionali: documentazione, contenuti, Dazi e sdoganamento
Domande frequenti per spedire verso l’estero e ricevere dall’estero.Ricevere dall'estero - Importazione e sdoganamento
Per importazione s’intende l'operazione di introduzione di merci provenienti da un Paese Terzo all’interno del territorio doganale dell'Unione Europea.
Poste Italiane opera in procedura doganale di accertamento presso luogo autorizzato, che prevede l’arrivo della merce presso il luogo del dichiarante, ovvero Poste Italiane. Nello specifico tali operazioni consistono nelle seguenti attività:
- preavviso dell’arrivo della merce;
- controllo fisico del mezzo di arrivo della merce e/o rilascio della spedizione;
- dichiarazione della merce - ove possibile - o introduzione in Magazzino di Temporanea Custodia, in attesa di reperire tutte le informazioni utili allo sdoganamento;
- pagamento dei diritti doganali;
- controllo documentale e o visita fisica;
- rilascio della spedizione.
Le spese di importazione sono gli importi che possono essere richiesti al momento dell'importazione di merci provenienti da Paesi Extra-UE. Tra questi rientrano gli Oneri Doganali (principalmente IVA e Dazio Doganale) nonché la Tassa di Gestione dell’Unione (o Union Handling Fee), nei casi previsti dalla normativa europea per le vendite a distanza di merci provenienti da Paesi Extra-UE.
Ricevere dall'estero - Controlli e Oneri Doganali
Sono rivolti a disciplinare l'ingresso di prodotti soggetti alle restrizioni stabilite dalle normative vigenti e alla riscossione degli Oneri Doganali.
Gli Oneri Doganali sono le imposte riscosse all'importazione. Quelli più frequentemente riscossi sono IVA e Dazio.
Ricevere dall'estero - Oneri Doganali: Dazio
Il Dazio Doganale è un tributo applicato alle merci provenienti da Paesi Extra-UE al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'UE. Il pagamento del Dazio consente alle merci di essere immesse in libera pratica, acquisendo lo status di merce unionale e potendo quindi circolare liberamente all'interno del territorio dell'Unione Europea.
I Dazi sono riscossi dalle autorità doganali degli Stati membri per conto dell'Unione Europea e costituiscono una delle Risorse Proprie Tradizionali dell'UE, contribuendo al finanziamento del bilancio europeo. Il Dazio può essere determinato secondo diverse modalità:
- applicando una percentuale al valore in dogana della merce importata, determinata in funzione della relativa classificazione doganale (Dazio ad valorem);
- applicando un importo fisso per unità di misura, quale peso, volume o numero di pezzi (Dazio specifico);
- combinando entrambe le modalità di calcolo (Dazio misto).
Le spese di trasporto sostenute fino al punto di ingresso nel territorio doganale dell'Unione Europea (nolo Extra-UE), nonché le spese di assicurazione, concorrono alla determinazione del valore in dogana della merce e della relativa base imponibile ai fini del Dazio. L'aliquota daziaria applicabile alla merce importata è individuata nella Tariffa Doganale dell'Unione Europea. Poste Italiane riscuote dai clienti gli importi dovuti a titolo di Dazio e li versa alle autorità competenti.
Dal 1° luglio 2026 la normativa europea prevede che, per determinate vendite a distanza di merci importate che hanno un valore intrinseco non superiore a 150 euro, possa trovare applicazione un Dazio forfettario di 3 € per articolo dichiarato, in sostituzione dei Dazi normalmente determinati secondo la Tariffa Doganale Comune.
Con la riforma del Codice Doganale dell’Unione Europea (Reg.(UE) 2026/382) è stata eliminata la soglia di esenzione per il pagamento dei Dazi, in precedenza prevista per le spedizioni fino a 150 €. Di conseguenza, dal 1° luglio 2026, tutte le spedizioni di carattere commerciale provenienti da Paesi Extra-UE, indipendentemente dal loro valore (quindi anche le spedizioni di valore inferiore a 150 €), saranno soggette al pagamento del Dazio, secondo la normativa vigente. In questi casi, verrà applicato un Dazio fisso pari a 3 € per ogni articolo (voce doganale/codice TARIC) contenuto in ciascuna spedizione con valore totale non superiore a 150 €.
Attenzione: il Dazio è un’imposta prevista dalla normativa europea e non rappresenta un costo aggiuntivo applicato da Poste Italiane, che si occupa della gestione della spedizione e della riscossione per conto delle Autorità competenti.
Libera circolazione significa che le merci originarie o prodotte nell'Unione Europea possono viaggiare tra gli Stati membri dell'Unione senza vincoli doganali. La libera circolazione è ammessa anche a favore delle merci extra comunitarie per le quali viene pagato il Dazio.
Per regimi doganali si intendono:
- l'immissione in libera pratica;
- il transito;
- il deposito doganale;
- il perfezionamento attivo (Temporanea Importazione con lavorazione);
- la trasformazione sotto controllo doganale;
- l'ammissione temporanea;
- il perfezionamento passivo (Temporanea Esportazione con lavorazione);
- l'esportazione;
Poste Italiane è autorizzata solo ai regimi di:
- importazione;
- esportazione;
- transito per il mondo pacchi e Importazione;
- transito per il mondo corrispondenza;
Il ritorno al mittente, l’abbandono e la distruzione sono strumenti alternativi a quelli sopra menzionati.
La Tariffa Doganale (TARIC) è la classificazione di tutte le merci, dei beni, dei prodotti della natura e delle materie prime suddiviso in sezioni merceologiche contraddistinte da codici o "Voci Doganali". Ogni "Voce Doganale" è composta da:
- descrizione merceologica;
- elenco delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione;
- elenco dei tributi e delle aliquote di applicazioni.
Si tratta di un codice di otto cifre mediante il quale si può risalire alla tipologia del prodotto. Per scoprire la propria nomenclatura TARIC di riferimento è sufficiente visitare il sito dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (sito esterno).
Quando non è possibile sdoganare immediatamente la merce, la stessa viene avviata in un deposito doganale dove, a fronte di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità doganale, può beneficiare della sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci depositate, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale.
Poste Italiane, autorizzata dall’Agenzia delle Dogane ad operare in Procedura Ordinaria presso Luogo Proprio, gestisce un magazzino doganale di custodia temporanea detto "Magazzino di Temporanea Custodia", nel quale la merce può sostare per un massimo di 90 giorni in attesa di concludere l’iter di sdoganamento. Alla fine dei 90 giorni è necessario dare una “destinazione doganale definitiva alla merce (importazione, introduzione in deposito, temporanea importazione, transito, ritorno al mittente, distruzione, abbandono all'erario).
Poste Italiane è autorizzata solo ai regimi di:
- importazione;
- esportazione;
- transito per il mondo pacchi e Importazione;
- transito per il mondo corrispondenza.
Il ritorno al mittente, l’abbandono e la distruzione sono strumenti alternativi a quelli sopra menzionati.
Ricevere dall'estero - Oneri Doganali: IVA
IVA significa "Imposta sul Valore Aggiunto". Si tratta di un'imposta che si applica a merci, beni, prodotti della natura e materie prime immesse in consumo in un determinato Stato facente parte dell'Unione Europea. L'Imposta sul Valore Aggiunto è riscossa dallo Stato nel quale s’intende introdurre in consumo una merce, un bene, un prodotto della natura o una materia prima.
Poste Italiane riscuote tali importi dai clienti per conto dello Stato.
Per nessuna categoria merceologica sono previste agevolazioni sull’IVA. Per alcune categorie merceologiche esistono aliquote ridotte rispetto a quella standard del 22%. Ove previsto, è possibile usufruire della possibilità di evitare il pagamento in dogana dell’IVA attraverso lo strumento della Dichiarazione d’intento.
Quando le merci sono importate senza pagamento degli Oneri Doganali si determina un’importazione in franchigia.
La “franchigia” degli Oneri Doganali può derivare da norme particolari come quelle che regolamentano l’importazione di merci destinate a:
- Sedi diplomatiche;
- Uffici statali:
- Società ed organismi internazionali senza scopo di lucro (esempio FAO, UNICEF etc.);
- Altre società ed organismi riconosciuti dallo Stato italiano come enti di beneficenza (ONLUS);
- Forze Armate dello Stato.
La franchigia è concessa a determinate condizioni anche all’importazione di:
- effetti personali e masserizie usati e di proprietà di cittadini stranieri non residenti nell’Unione Europea che prendono la residenza sul territorio nazionale;
- effetti personali e masserizie usati e di proprietà di cittadini italiani che riprendono la residenza sul territorio nazionale dopo un periodo superiore ai 12 mesi di permanenza fuori dall’Unione Europea;
- effetti personali e masserizie a seguito del viaggiatore, cioè tutto ciò che un soggetto trasporta durante un limitato periodo di soggiorno in Italia e che riporta con sé quando lascia il territorio nazionale;
- attrezzi e strumenti necessari per l’esecuzione di lavori e/o prestazioni varie che permangono sul territorio nazionale per il tempo necessario alla conclusione dei lavori e/o delle prestazioni.
Accade che delle merci precedentemente esportate rientrino per un qualunque motivo. Avendo perso lo status di merce in libera circolazione nella UE dopo l’esportazione, se venissero importate così come sono, pagherebbero degli Oneri Doganali. Uno dei modi per evitare il pagamento degli oneri è utilizzare la reintroduzione in franchigia. Ciò può essere ottenuto facendone richiesta a Poste Italiane, la quale presenterà apposita istanza all’Agenzia delle Dogane, facendo presente che si tratta di merce precedentemente esportata dall’Italia e che ora vi ritorna in tutto od in parte. Alla domanda si allegano:
- la bolletta di esportazione originale con relativa documentazione;
- la dichiarazione d’importazione senza esposizione degli oneri doganali.
L’esatta denominazione dell’operazione è “reintroduzione in franchigia dai Dazi” perché questa facilitazione si dovrebbe applicare solo al Dazio e non all’IVA. La reintroduzione in franchigia si applica anche all’IVA quando l’esportatore (che ora diventa importatore) non ha ancora registrato l’esportazione ai fini IVA. Se l’operazione è già registrata, l’importo dell’IVA non applicato sulla fattura d’esportazione crea il Plafond IVA. Tutto questo è un'agevolazione, poiché il risultato della reintroduzione in franchigia deve essere neutro; ne consegue che l’IVA non esposta sulla fattura d’esportazione deve essere pagata in dogana.
Nel caso che l’operazione non sia stata registrata ai fini IVA, è possibile non pagare l’imposta in dogana all’atto della reintroduzione attraverso un’autocertificazione dell’importatore (prima esportatore) che - sotto la sua responsabilità (penale) - dichiara che l’IVA non è andata a costituire plafond.
Quando l’operazione sia stata registrata ai fini IVA esiste, a discrezione dell’importatore, la possibilità di evitare il pagamento in dogana dell’imposta attraverso la presentazione di una Dichiarazione d’Intento. Sono ammessi alla presentazione della dichiarazione d’intento i cosiddetti "esportatori abituali", coloro cioè che nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti hanno registrato esportazioni - e altre operazioni a esse assimilate - per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo (per esempio, coloro che nel 2011 hanno avuto un volume d’affari di 100.000 € e hanno effettuato esportazioni per un valore superiore a 10.000 €).
A seguito della domanda presentata, la dogana verifica la documentazione e si accerta tramite visita che la merce che rientra sia la stessa a suo tempo esportata con bolletta allegata alla domanda. In caso positivo la reintroduzione in franchigia è autorizzata, la bolletta d’esportazione viene definitivamente ritirata dalla dogana e la merce consegnata al proprietario.
Sono gli importi richiesti da Poste Italiane per la copertura dei costi sostenuti per le attività di sdoganamento, svolte per conto del destinatario. L'importo dei Diritti Postali può variare in base al valore della merce indicato nella dichiarazione doganale e alla modalità di pagamento utilizzata (Postal Delivery Duty Paid - PDDP, pagamento online o pagamento alla consegna).
In base alla nuova Direttiva IVA 2455/2017 e successive modifiche, dal 1° luglio 2021 tutti gli invii di carattere commerciale provenienti da Paesi Extra UE, indipendentemente dal loro valore, dovranno assolvere l’obbligo del pagamento dell’IVA.
Sì, per le merci provenienti da Paesi Extra-UE è richiesto il pagamento degli Oneri Doganali (Dazio e, in alcuni casi, IVA) previsti dalla normativa vigente e, in alcuni casi, i Diritti Postali per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di sdoganamento di Poste Italiane.
Per le merci acquistate online da venditori situati in Paesi Extra-UE e importate nel territorio dell'Unione può inoltre essere dovuta la Tassa di Gestione dell’Unione (o Union Handling Fee), prevista dalla normativa europea per le vendite a distanza.
Alcune piattaforme di e-commerce, avendo optato per un sistema semplificato di dichiarazione e versamento dell’IVA all’importazione (Import One-Stop Shop – IOSS), consentono il pagamento anticipato dell’importo dell’IVA dovuta direttamente al momento dell’acquisto, inviando attestazione dell’avvenuto pagamento all’operatore che ne curerà il recapito. Altre piattaforme, invece, non avendo optato per questo sistema semplificato, non consentono di versare anticipatamente l’importo dell’IVA, che di conseguenza dovrà essere corrisposta in fase di consegna.
Nel caso in cui l’invio sia privo di carattere commerciale - in quanto l’oggetto viene spedito fra privati in modo occasionale e senza corrispettivo - valgono le seguenti regole:
- se il suo valore è inferiore a 45 €, non è richiesto il pagamento di alcun onere doganale (Dazio e IVA) né dei Diritti Postali;
- se il suo valore supera i 45 €, la spedizione è soggetta a IVA, a un Dazio ordinario - calcolato in base alla specifica voce doganale (codice TARIC), al valore e al Paese di origine della merce - e ai Diritti Postali.
Per approfondimenti consulta la tabella di riepilogo delle spese di importazione per invii privi di carattere commerciale.
Sì, vi ricordiamo che è prevista la CITIES o Convenzione di Washington (Convezione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione), che regolamenta il trasporto e commercio di queste specie. L’acquisto, la vendita e la detenzione di esemplari protetti da questa convenzione, di loro parti (es. avorio, ossa, pelli o pellicce etc.) o di prodotti ottenuti da essi è un illecito internazionale punibile in tutti gli Stati firmatari della Convenzione.
In caso di spedizioni che contravvengono alla legge, ad esempio in caso di contraffazione, il destinatario è passibile di sanzioni, tra cui - a titolo esemplificativo - la sanzione amministrativa, il sequestro, la confisca o la distruzione. Ricordiamo che gli invii sono passibili di ispezione doganale, operazione attraverso la quale si verifica la coerenza tra i documenti che accompagnano la spedizione, il suo contenuto e la dichiarazione doganale presentata in dogana.
Il territorio doganale dell’Unione europea viene deciso dal Codice Doganale dell’Unione e non coincide esattamente con la somma dei territori che fanno parte del territorio geofisico dell’Unione. Infatti, alcune zone rientranti nei diversi territori nazionali sono escluse dal territorio doganale dell’Unione, mentre altri territori che non fanno parte del territorio geofisico dell’Unione sono considerati all'interno del territorio doganale dell’Unione. Per maggiori dettagli consulta il sito dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (sito esterno).
Si, tutte le merci destinate al consumo umano e animale (cibi e bevande) e all'uso sul corpo umano (medicinali, cosmetici, parrucche etc.) sono controllate dall'Ufficio Sanitario di Confine per verificarne la conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie.
Ricevere dall'estero - Tassa di Gestione dell’Unione (c.d. Union Handling Fee)
La Tassa di Gestione dell’Unione è una tassa introdotta dall'Unione Europea per le merci acquistate a distanza da Paesi Extra-UE e importate nel territorio dell'Unione. Nello specifico, la misura è stata introdotta come tassa per i servizi che vengono resi dalle autorità doganali e connessi alle attività di controllo e gestione doganale delle spedizioni in ingresso, secondo quanto stabilito dall’art.20 del nuovo Codice doganale dell'Unione introdotto dal Regolamento (UE) 2026/2108. Il relativo importo è stato stabilito dal Regolamento delegato (UE) 2026/2152.
Attenzione: si tratta di un onere previsto dalla normativa dell'Unione Europea destinato ai bilanci nazionali e dell’Unione, e non rappresenta quindi un importo determinato da Poste Italiane. Qualora ne sia richiesta la riscossione, Poste Italiane agisce nell'ambito delle procedure e degli adempimenti doganali previsti dalla normativa vigente.
La Tassa di Gestione dell’Unione si applica alle merci acquistate nell'ambito di una vendita a distanza da un Paese Extra-UE e importate nell'Unione Europea, secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
L'importo è stabilito dalla normativa dell'Unione Europea ed è pari a 2 € per articolo (voce doganale/codice TARIC). Il relativo importo è stato stabilito dal Regolamento delegato C(2026) 6694. Per "articolo" la normativa intende una o più merci contenute in una spedizione che condividono la stessa classificazione tariffaria, descrizione e, ove richiesto, la stessa origine.
La Tassa di Gestione dell’Unione si applica a partire dal 1° novembre 2026.
Sì. L'applicazione dell’onere non dipende dalla data di acquisto della merce, ma dal momento in cui la spedizione viene presentata in dogana per l’importazione. Pertanto, la tassa si applica alle spedizioni presentate in dogana a partire dal 1° novembre 2026, anche se l'acquisto è stato effettuato in una data precedente.
No. La Tassa di Gestione dell’Unione è distinta da IVA, Dazi Doganali e altri eventuali oneri applicabili all'importazione.
La Tassa di Gestione dell’Unione è dovuta dall'importatore per le vendite a distanza individuato dalla normativa europea. Qualora gli importi non siano già assolti a monte, il pagamento può essere richiesto al destinatario secondo le modalità previste per la gestione delle spese di importazione.
Il pagamento può essere richiesto:
- alla consegna della spedizione, a domicilio o in Ufficio Postale, contestualmente al pagamento degli altri importi eventualmente dovuti;
- online prima della consegna, tramite il servizio di Poste Italiane Gestione delle spese di importazione, quando disponibile per la spedizione.
Non è richiesto alcun pagamento qualora gli importi siano già stati assolti a monte mediante la modalità Postal Delivery Duty Paid (PDDP).
La Tassa di Gestione dell’Unione può essere pagata con le stesse modalità previste per le altre spese di importazione:
- alla consegna a domicilio;
- online, tramite il servizio Gestione delle spese di importazione disponibile in App Poste Italiane e su poste.it, accedendo al Cerca spedizioni e selezionando l'opzione di pagamento;
- in Ufficio Postale, al momento del ritiro della spedizione, nei casi in cui la consegna a domicilio non sia andata a buon fine o non sia più disponibile il pagamento online.
Si ricorda che è anche prevista la modalità di pagamento Postal Delivery Duty Paid (PDDP), con cui gli importi dovuti (IVA, Dazio Doganale, Tassa di gestione dell’Unione e Diritti Postali) sono assolti a monte prima dell’invio della spedizione. In tali casi non è richiesto il pagamento delle spese di importazione al destinatario.
No. La Tassa di Gestione dell’Unione non rientra nel regime IOSS (Import One Stop Shop) e non può essere assolta tramite tale sistema. Anche nei casi in cui l'IVA sia stata riscossa al momento dell'acquisto tramite IOSS, tale tassa – ove dovuta – resta applicabile secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Non è pertanto inclusa negli importi riscossi tramite IOSS.
Il mancato pagamento della Tassa di Gestione dell’Unione può impedire il completamento delle formalità doganali previste per l'importazione delle merci; pertanto, la spedizione potrebbe non poter essere consegnata fino al completamento degli adempimenti previsti.
Ricevere dall'estero - Spese di importazione: modalità di pagamento
La modalità Postal Delivery Duty Paid (PDDP) è una soluzione di spedizione internazionale che consente il pagamento di tutti gli importi dovuti (IVA, Dazio Doganale, Tassa di Gestione dell’Unione e Diritti Postali) in anticipo, prima dell’invio della spedizione. In caso di utilizzo di questa modalità, non è richiesto il pagamento delle spese di importazione al destinatario.
Il servizio Gestione delle spese di importazione di Poste Italiane consente il pagamento online degli importi dovuti (IVA, Dazio Doganale, Tassa di Gestione dell'Unione e Diritti Postali) prima della consegna della spedizione, in modo facile e veloce, utilizzando i canali digitali di Poste Italiane (App Poste Italiane e sito poste.it). Il servizio consente di risparmiare sul pagamento dei Diritti Postali rispetto al pagamento alla consegna.
Il pagamento online può essere effettuato anche tramite il servizio PostePlus.
Dipende dalla modalità di pagamento scelta:
- modalità Postal Delivery Duty Paid (PDDP): non si paga nulla alla consegna, perché gli importi dovuti sono stati pagati in anticipo al momento dell’acquisto;
- pagamento online: gli importi dovuti si pagano online prima della consegna, quando la spedizione arriva presso i Centri Internazionali di Poste Italiane;
- pagamento alla consegna: tutti gli importi dovuti si pagano al momento della consegna della spedizione a domicilio o in Ufficio Postale.
Ricevere dall'estero - Documenti
Il Documento Amministrativo Unico (DAU) è un formulario avente precise caratteristiche previste dalla normativa comunitaria. Esso costituisce di per sé la dichiarazione doganale, per tutti i regimi doganali e le destinazioni doganali utilizzati dagli operatori.
Per maggiori dettagli consulta il sito www.agenziadogane.gov.it (sito esterno).
Spedire all'estero
Per esportazione s’intende l'operazione di spedire le merci verso un Paese terzo fuori dal territorio doganale dell'Unione Europea, attraverso un qualsiasi punto di uscita.
È il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE). Per maggiori dettagli consulta il sito Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (sito esterno).
Relativamente alle spedizioni business to business (B2B) il cui valore è pari o superiore a € 1.000,00, o per le merci che per loro natura richiedono formalità doganali specifiche, la prova di esportazione sarà fornita attraverso MRN attribuito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla dichiarazione Doganale DAE emessa da Poste italiane.
Per le spedizioni B2B il cui valore è inferiore a € 1.000,00, per tutte le spedizioni business to consumer (B2C) e per le merci che per loro natura non richiedono formalità doganali specifiche, il timbro Guller apposto sulla documentazione di scorta delle merci (Lettera di Vettura, CN23, fattura) varrà come prova dell’avvenuta esportazione ai fini IVA, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 22/1/1977. A questo fanno eccezione le spedizioni con Poste Delivery International Express e Poste Deliverybox International Express, per le quali la prova di esportazione sarà fornita tramite comunicazione MRN per qualsiasi valore.
Per conoscere i contenuti che puoi per spedire all’estero consulta la pagina Guida al contenuto delle spedizioni verso l’estero .
Per conoscere la documentazione per spedire all’estero consulta la pagina delle Dichiarazioni doganali .