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Novità sull’imposta di bollo Novità relative all'imposta di bollo introdotte con la Legge di stabilità 2014.

Descrizione

La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. “Legge di stabilità 2014”) ha introdotto le seguenti modifiche riguardo all'applicazione dell'imposta di bollo sui Prodotti Finanziari e di Investimento (Depositi Titoli, Rubriche Fondi, Buoni Fruttiferi Postali, Depositi Vincolati, Polizze di Ramo III e Ramo V), in vigore dal 1° gennaio 2014:
  • l'imposta è applicata nella misura proporzionale del 2 per mille (per il 2012 era prevista nella misura proporzionale dell'1 per mille e, per il 2013, nella misura dell'1,5 per mille)
  • è stata abolita l'imposta minima (fino al 2013, pari a 34,20 euro)
  • l'imposta massima, prevista esclusivamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è stata elevata a 14.000,00 euro (per il 2012 il limite massimo risultava essere pari a 1.200,00 euro per le persone fisiche e non fisiche, mentre, per il 2013 tale limite risultava essere pari a 4.500,00 euro esclusivamente per le persone non fisiche)
A partire dal 3 gennaio 2018, con l’entrata in vigore della normativa MiFID2, la rendicontazione del deposito avverrà con periodicità trimestrale, pertanto, a partire da tale data, anche l’imposta di bollo verrà calcolata con la medesima frequenza e rapportata al periodo rendicontato (trimestre) sulla base del criterio "pro-rata temporis".

Ad eccezione delle su citate modifiche, resta in vigore quanto disposto dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

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