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Sospensione rate del mutuo bancoposta Informazioni relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui in caso di calamità ed altri eventi. 

4 Elenco sospensioni Mutui

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024, è stato prorogato per 12 mesi, ovvero sino al 4 maggio 2025, lo stato di emergenza a  seguito delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse

condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini.

Pertanto, Poste Italiane, in virtù di quanto disposto all'Art. 11 (“Sospensione dei mutui”), dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 8 maggio 2023, n. 992 e d’intesa con le Banche finanziatrici Intesa Sanpaolo S.p.A. , Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere alle Banche finanziatrici, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (vale a dire il 11 aprile 2025), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto,) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.

Informative per la clientela - Proroga Eventi meteo territorio province dell’Emilia Romagna:
 

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024, è stato prorogato per 12 mesi, ovvero sino all’11 aprile 2025, lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro.

Pertanto, Poste Italiane, in virtù di quanto disposto all'Art. 5 (“Sospensione dei mutui”), dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 maggio 2023, n. 991 e d’intesa con le Banche finanziatrici Intesa Sanpaolo S.p.A. , Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere alle Banche finanziatrici, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (vale a dire il 11 aprile 2025), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto,) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela – Proroga Eventi sismici territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro:
 

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024, è stato prorogato per 12 mesi, ovvero sino al 6 aprile 2025, lo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio dell’intero Comune di Umbertide in provincia di Perugia, della frazione di Sant’Orfeto del Comune di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio.

Pertanto, Poste Italiane, in virtù di quanto disposto all'Art. 5 (“Sospensione dei mutui”), della citata Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici Intesa Sanpaolo S.p.A. , Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere alle Banche finanziatrici, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (vale a dire il 6 aprile 2025), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto,) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.

Informative per la clientela - Eventi sismici Provincia di Perugia 2023:

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito le regioni del Centro Italia nel 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) Art. 1, commi da 419 a 421 Legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”)»


Con riferimento alla Legge sopra citata, si fa presente che :
Il comma 419 dell’art.1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, apportando una modifica all’art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti nel caso in cui i beneficiari non siano stati informati dalle banche e dagli intermediari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate.



Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che i titolari di mutui relativi agli immobili interessati dal sisma,  previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli Istituti  di  credito  e   bancari,   fino   all'agibilita'   o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre  la  data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2024), una  sospensione  delle  rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.
Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;

La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;

La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate negli Uffici Postali abilitati ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è consultabile la specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela:

«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 3 novembre 2023, al territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023.»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 novembre  2023, n. 1.037 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato . Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19.12.2023 – gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopracitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, “sono estesi al territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023”.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 2 novembre  2024),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela:
 

«Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 27 novembre  2023, n. 1.042 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 3 novembre  2024),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.
 

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.
 

Informative  per la clientela:

 

«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato »

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 novembre  2023, n. 1.037 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato .

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 3 novembre  2024),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela :
 

«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 9 novembre 023, n. 1.038 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2023 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 de 4 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 23 ottobre  2024),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela:

3 Elenco sospensioni Mutui

«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 28 marzo 2024, n. 1.082 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2024 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2024 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza

 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 16 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia di La Spezia.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 11 marzo 2025),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate:

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.
 

La sospensione non comporta:

•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative per la clientela:

 

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi, ovvero sino al 27 novembre 2024, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022.

In precedenza, con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 30 novembre 2022 - n. 948 con  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, era stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza , fino al 27 novembre 2023.

Pertanto, Poste Italiane, in virtù di quanto disposto all'Art. 8 (“Sospensione dei mutui”), comma 1 della citata Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici Intesa Sanpaolo S.p.A. , Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere alle Banche finanziatrici, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (vale a dire il 27 novembre 2024), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto,) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela -Eventi meteo territorio in provincia di Ischia 2023:

«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 31 luglio nel territorio della regione Lombardia»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 27 settembre 2023, n. 1.026 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’ 8 settembre 2023 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio hanno interessato il territorio della regione Lombardia.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 28 agosto  2024),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela:

 

«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 13 luglio al 6 agosto nel territorio della regione Veneto»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 26 settembre 2023, n. 1.025 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’ 8 settembre 2023 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto hanno interessato il territorio della regione Veneto.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 28 agosto  2024),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela :

«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 15 settembre 2023, n. 1.022 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’ 8 settembre 2023 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 22 al 27 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 28 agosto  2024),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela :

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi, ovvero sino al 16 settembre 2024, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché nel territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata.

In precedenza, con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 17 settembre 2022 - n. 922 con  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, era stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza , fino al 16 settembre 2023.

Pertanto, Poste Italiane, in virtù di quanto disposto all'Art. 8 (“Sospensione dei mutui”), comma 1 della citata Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici Intesa Sanpaolo S.p.A. , Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere alle Banche finanziatrici, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (vale a dire il 16 settembre 2024), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto,) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

 

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela -Eventi meteo Province di Ancona, Pesaro-Urbino e provincia di Macerata 2023 :

«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia »

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 15 settembre 2023, n. 1.023 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 28 agosto  2024),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.
 

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.


 

Informative  per la clientela:

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi, ovvero sino all’8 settembre 2024, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia.

In precedenza, con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 9 ottobre 2022 - n. 929 con  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2022, era stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza , fino all’8 settembre 2023.

Pertanto, Poste Italiane, in virtù di quanto disposto all'Art. 8 (“Sospensione dei mutui”), comma 1 della citata Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici Intesa Sanpaolo S.p.A. , Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere alle Banche finanziatrici, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (vale a dire il 8 settembre 2024), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto,) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.
 

Informative per la clientela:

«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo.»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 settembre 2023, n. 1.019 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A. e Intesa  Sanpaolo S.p.A, comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 28 agosto  2024),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.
 

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela :

«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna »

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 12 febbraio 2024, n. 1.070 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del  16 gennaio 2024 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2024 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna . 

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 16 gennaio 2025),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :
1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale 

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia. 

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta: 
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria; 
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo; 
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.
 

Informative  per la clientela :


I.« Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d’Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant’Orfeto del Comune di PerugIa»
II. «Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 6 aprile 2023 al territorio dell'intero Comune di Umbertide, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) –del 20 aprile 2023, n. 987 pubblicata in Gazzetta Ufficiale S.G. 98 del 27/04/2023- è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia.
Successivamente, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023 – gli effetti dello stato di emergenza sono estesi al territorio dell’intero Comune di Umbertide in provincia di Perugia, della parte centronord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 6 aprile  2024),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.
Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate  negli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela :

«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1002 del 12 giugno 2023-  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 141 del 19 giugno 2023 – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 25 maggio  2024),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.
 

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate  negli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela :

 

«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1000 del 5 giugno 2023 (G.U. 136 del 13 giugno 2023) è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 25 maggio  2024),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.
 

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.


Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate  negli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.
 

Informative  per la clientela:

- Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022  in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino (OCDPC N.992  del 17 settembre 2022 – G.U. n. 223 del 23.09.2022) ;

 -Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022 -G.U. n. 255 del 31 ottobre 2022-)  ;

-Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con Delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 ( Delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 -G.U. n. 128 del 3 giugno 2023-) .

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 sono estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 16.09.2022, al territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in Provincia di Macerata, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022.

In precedenza , con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022  recante “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino”, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 - con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione (vale a dire fino al 16 settembre 2023) lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (16 settembre 2023),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.
Le richieste della clientela possono essere presentate  negli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.
 

Informative  per la clientela :


i.«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”(Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 – G.U. n. 118 del 22 maggio 2023)
ii.«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini” (Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023- GU S.G. 125 del 30/05/2023)

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) – dell'8 maggio 2023, n. 992 -art.11 comma 1* - pubblicata in Gazzetta Ufficiale G.U. N. 110 dell’11/05/2023 - è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.

Successivamente con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 24 maggio 2023, n. 997 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini”, gli effetti dello stato di emergenza  di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 4 maggio 2024),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

*L’ art. 8 della OCDPC n.1003 del 14/06/23, pubblicata in GU n. 141 del 19 giugno 2023 modifica il comma 1 dell’articolo 11 dell’ OCDPC n. 992/2023 come segue:

“1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, (…) ”

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Le richieste della clientela possono essere presentate  negli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.
 

Informative  per la clientela :
 

 

«Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro.»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 3 maggio 2023, n. 991 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 110 del 12 maggio 2023- è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 11 aprile 2023, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal giorno  9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 11 aprile  2024),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate  negli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela:

 

« Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d’Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant’Orfeto del Comune di Perugia.»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) –del 20 aprile 2023, n. 987 pubblicata in Gazzetta Ufficiale S.G. 98 del 27/04/2023- è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 6 aprile  2024),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate  negli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela:
 

EMERGENZA COVID 19-DECRETO CURA ITALIA- SOSPENSIONE MUTUI BANCOPOSTA EROGATI DA MCC E DEUTSCHE BANK
 
 
Informazioni ai titolari di Mutuo BancoPosta per la sospensione del mutuo ipotecario prima casa - Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (“Cura Italia”), convertito con modifiche in legge 05 giugno 2020 n. 40-modificato dalla legge n.176 del 18/12/2020, dal Decreto n. 73 del 25 maggio 2021 (D.L. Sostegni bis) convertito con Legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 le misure stabilite dal Decreto n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, ulteriormente prorogate fino al 31.12.2022 dalla legge n.234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio) e attualmente in vigore fino al 31.12.2023 ( proroga della Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29.12.2022).

Nel 2007 è stato istituito il Fondo di Solidarietà (legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni) a supporto dei titolari di un mutuo ipotecario prima casa in situazioni di temporanea difficoltà economica (importo massimo di Euro 400.000[1] come valore di erogazione, in ammortamento anche da almeno un anno[2]). Il Fondo di Solidarietà, infatti, consente una sospensione del mutuo - per un massimo di due volte e un periodo complessivo di diciotto mesi – limitatamente alle finalità acquisto e surroga (in questo ultimo caso solo per mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga) –al verificarsi dei seguenti eventi:
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
• cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
• morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80% riferibili al solo mutuatario.
A fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19, i requisiti di adesione al Fondo di Solidarietà sono stati estesi ad ulteriori casistiche, di seguito le novità:
con il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 (art. 26) e successivo decreto attuativo è consentito l’accesso ai destinatari di provvedimenti di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni ovvero di riduzione dell’orario di lavoro complessivo per un periodo di almeno 30 giorni.
Per tali eventi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere fruita anche in più periodi e concessa per la durata massima complessiva non superiore a:
  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni;
Per tutte le tipologie di richiedenti, il Fondo si accollerà, relativamente al periodo di sospensione, il pagamento del 50% degli interessi maturati sul debito residuo.
Le misure temporanee ripristinate a seguito dell’emanazione del DL del 25.05.2021 n. 73 convertito con Legge n. 106 del 23 luglio 2021, già introdotte con il Decreto “Cura Italia” n.18 17 marzo 2020 (art. 54) e ulteriormente prorogate fino al 31.12.2022 dalla Legge di Bilancio sono le seguenti:
  1. possibilità di accesso al Fondo di Solidarietà per lavoratori autonomi, liberi professionisti , imprenditori individuali e soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020   e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, una riduzione del fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.



Viene inoltre specificato che:
  • per lavoratore autonomo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020;
  • per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
 
b. In tutti i casi di accesso al fondo non dovrà essere presentata la dichiarazione ISEE 

c.possono accedere alla sospensione i mutui assistiti dalla garanzia del Fondo prima casa

d. non si terrà conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo


Solo per il periodo di emergenza a causa della diffusione del Covid-19, il Fondo consente, in caso di mutuo cointestato a due o più persone, al mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive il modello di domanda di poter dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti e/o terzi datori di ipoteca impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all’emergenza COVID-19.
Per ottenere la sospensione del mutuo è INDISPENSABILE che il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento del Fondo, collabori attivamente nella fase di presentazione della domanda di sospensione, fornendo subito alla banca che ha concesso il mutuo tutti i documenti necessari.




La modulistica necessaria per inoltrare le richieste, il dettaglio del regolamento e la documentazione da produrre, sono reperibili dal portale Consap S.p.A. al seguente link:
https://www.consap.it/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/procedura-e-modulistica/
 
Per consentire la sospensione dei mutui Bancoposta che rispettano i requisiti del Fondo, Poste Italiane mette a disposizione della propria clientela, allegandole alla presente, le informative contenenti anche note operative per il corretto inoltro della pratica, prodotte dalle Banche finanziatrici Deutsche Bank S.p.A. e Banca del Mezzogiorno/MCC.
Il cliente dovrà reperire la documentazione dal sito di Consap S.p.a. e seguire le indicazioni presenti nelle informative delle Banche Finanziatrici per procedere con l’invio della specifica documentazione richiesta.
 
  • Per le richieste di sospensione verso DEUTSCHE BANK S.P.A. clicca qui per l'informativa.
  • Per le richieste di sospensione verso Banca del Mezzogiorno/MCC clicca qui per l'informativa.
 
[1] Il limite massimo è stato ripristinato dal Decreto n. 73 del 25 maggio 2021 che ne ha prorogato la validità fino al 31 dicembre 2021 (precedentemente era € 250.000) ed è stato ulteriormente prorogato prima fino al 31.12.2022 dalla Legge n.234 del 30.12.2021  e successivamente fino al 31.12.2023 dalle Legge n. 197 del 29.12.2022.
[2] Il requisito, introdotto con DL N. 23 del 8/4/2020 che consentiva l’inoltro di richieste per mutui anche in ammortamento da meno di un anno non è più valido.
Emergenza Covid-19 - Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa - sospensione del pagamento delle rate
A seguito dell'emergenza sanitaria per il COVID 19 la normativa che disciplina il Fondo di solidarietà è stata modificata dal DL n. 9 del 2 marzo 2020, dal DL n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia) convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, dal DM 25 marzo 2020 e dal DL n. 23 dell’8 aprile 2020 convertito con modifiche nella legge del 05 giugno 2020 n. 40.  
Il Fondo prevede, per i titolari di mutui per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi, al verificarsi di determinati eventi.
Rispetto al precedente regolamento sono state apportate delle modifiche strutturali all'operatività del Fondo e altre modifiche che rappresentano delle deroghe.
 
Il DL del 25.05.2021 n. 73 (DL Sostegni bis), pubblicato nella GU del 25.05.2021 n. 123, convertito con Legge del 23 luglio 2021, n. 106, ha ripristinato fino al 31.12.2021 le modifiche temporanee apportate al Regolamento del Fondo dal DL “Cura Italia” 18/2020, successivamente prorogate fino al 31.12.2022 dalla Legge di Bilancio n. 234 del 30.12.2021. La Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29.12.2022 ha ulteriormente prorogato la validità delle deroghe temporanee fino al 31.12.2023. La modifica temporanea al regolamento del Fondo già prorogata dal   DL  28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020, n.176 (pubblicato GU n. 319 del 24 dicembre 2020), che prevedeva la possibilità di poter presentare le richieste anche in assenza di un periodo minimo di 12 mesi di ammortamento è terminata il 09.04.2022.
Pertanto, per accedere alla sospensione agevolata con il Fondo, è necessario che il mutuo sia in ammortamento da almeno 1 anno.

Le modifiche strutturali prevedono l’inserimento di due nuovi eventi:
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni
- riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni

Chi la può richiedere?
I clienti titolari di un mutuo per l'acquisto della prima casa di importo non superiore a 400.000 euro, può richiedere la sospensione dell’intera rata fino a un massimo di 18 mesi con un contributo del Fondo di solidarietà che copre il 50% degli interessi che maturano durante il periodo di sospensione secondo le modalità di calcolo previste da Consap e reperibili sul sito di Consap. Per supportare le famiglie, infatti, il Governo ha previsto il rifinanziamento e la revisione dei requisiti e delle caratteristiche del Fondo di solidarietà (“Fondo Gasparrini”).

E’ possibile richiedere la sospensione dell’intera rata prevista dal Fondo se uno dei cointestatari del mutuo rientrate in una di queste situazioni:
  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione
  • Cessazione dei rapporti di lavoro previsto dall’art. 409, n.3 del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione
  • Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni oppure riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni
  • Lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore individuale e soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile: calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus 
  • Morte o riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80%
 
Chi non la può richiedere?
Il cliente non può richiedere la sospensione se il mutuo:
  • è stato erogato per finalità diverse dall’acquisto della prima casa, non è intestato a persone fisiche o ha un importo superiore a 400.000 euro
  • è in ammortamento da meno di 1 anno
  • consecutivi alla data della richiesta di sospensione
  • fruisce di agevolazioni pubbliche (diverse dalla garanzia del “Fondo prima casa” di cui all’art. 1, comma 48 lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che consente comunque la sospensione del mutuo a seguito della deroga riattivata dal DL del 25.05.2021 n. 73, convertito con Legge del 23 luglio 2021, n. 106, e ulteriormente prorogata fino al 31.12.2023 dalla Legge di Bilancio 2023)
  • è relativo a immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e con caratteristiche di lusso
Se il cliente ha già in corso una sospensione:
  • in caso di sospensioni previste dalla legge (ex lege), per fare la nuova richiesta di sospensione prevista dal Fondo è necessario attendere la sua scadenza oppure è possibile richiedere l’interruzione presso l’Ufficio Postale abilitato al mutuo. A seguito di interruzione o di scadenza, se il mutuo non è in regolare ammortamento da almeno 3 mesi, la durata della nuova sospensione con il Fondo sarà ridotta del periodo di sospensione di cui hai già usufruito.
  • in caso di sospensioni concesse dalla banca per fare la nuova richiesta di sospensione prevista dal Fondo occorre attendere la sua scadenza oppure è possibile richiederne l’interruzione.  A seguito dell’interruzione o della scadenza, l’ammortamento è considerato regolare e non è necessario che decorrano 3 mesi di regolare ammortamento previsti per le sospensioni ex lege.
  • Quanto sopra si applica a seguito della deroga riattivata dal DL del 25.05.2021 n. 73, convertito con Legge del 23 luglio 2021, n. 106, e ulteriormente prorogata fino al 31.12.2023.
Il cliente può richiedere la sospensione dell’intera rata del finanziamento per un periodo massimo di 18 mesi.
  • In caso di riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni o di sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni , la durata della sospensione massima che puoi richiedere è:
  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni L’informazione circa il numero di giorni è reperibile nella lettera che deve fornire il proprio datore di lavoro.
 
Il DL 17/03/2020 e il DM del 25/03/2020 hanno modificato le regole di rimborso degli interessi previsti dal Fondo e in particolare il Fondo corrisponderà alla Banca il 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione e calcolati sul debito residuo alla data di decorrenza della sospensione, applicando il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo. Ulteriori dettagli circa le modalità di calcolo di rimborso del 50% a carico del Fondo sono definite da Consap e reperibili sul sito di Consap.
A carico del cliente restano gli interessi non rimborsati dal Fondo alla Banca che il cliente corrisponderà alla ripresa dell'ammortamento suddivisi in quote di pari importo (in aggiunta al normale importo della rata) e in numero uguale alle rate residue del mutuo.
Per consentire la sospensione dei mutui Bancoposta erogati da Banca Intesa Sanpaolo, che rispettano i requisiti del Fondo, è necessario seguire le linee guida dettagliate di seguito.

 Cosa fare per richiedere la sospensione?
  • compilare on line il modulo di domanda della sospensione rate mutuo prima casa del MEF e compilare on line la lettera integrativa relativa alla sospensione di Intesa Sanpaolo
  • stampare il modulo di domanda della sospensione rate mutuo prima casa del MEF e la lettera integrativa, sottoscriverli e scannerizzarli in formato PDF.
  • inviare la richiesta a Intesa Sanpaolo S.p.A con una mail con oggetto “Richiesta Sospensione Fondo di solidarietà per la prima casa” all’indirizzo mail: assistenza.stipule@intesasanpaolo.com
  • Per maggiori informazioni ed eventuale supporto gli Uffici Postali abilitati al mutuo sono a disposizione.
    Nell’email di richiesta allegare:
  • modulo di domanda della sospensione rate mutuo prima casa del MEF e la lettera integrativa compilati e firmati
  • documenti previsti in relazione all’evento e come indicato nel modulo di domanda della sospensione rate mutuo prima casa del MEF
  • documento di identità (per i soli cittadini italiani e dell’Unione europea) oppure il passaporto e il permesso di soggiorno (per cittadini extra UE), in corso di validità, di tutti gli intestatari del mutuo
Tutta la documentazione, per poter essere inviata a Consap, deve essere scannerizzata in file singoli, uno per ogni documento. Tutti i documenti devono essere allegati a una sola mail.

Intesa Sanpaolo prenderà in carico la richiesta e verificherà la presenza di tutti i documenti richiesti e la corretta compilazione e firma del modulo di richiesta e della lettera integrativa. Successivamente procederà all’inoltro telematico a Consap entro 10 giorni solari consecutivi per l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti.  La tempistica media stimata per l’evasione della richiesta e l’attivazione della sospensione è di 16 giorni (in tale tempistica sono compresi i tempi medi dell’istruttoria di Consap pari a 10 giorni).

 
Consap entro 15 giorni solari dalla ricezione della richiesta completa della documentazione, comunicherà a Intesa Sanpaolo l’esito dell’istruttoria.   Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del riscontro di Consap la Banca invierà la comunicazione al cliente dell’eventuale diniego o dell’esito positivo di Consap all’indirizzo e-mail dal quale è pervenuta la richiesta di sospensione.

A seguito dell’accettazione da parte di Consap la Banca renderà operativa la sospensione entro 30 giorni lavorativi oppure in caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge n. 130/1999 entro il 45° giorno lavorativo dalla comunicazione di accettazione e sarà applicata sulle rate scadute e non pagate alla data di attivazione della sospensione.
  • In caso di posizioni in corrente con i pagamenti la sospensione sarà resa operativa a decorrere dalla rate future in base alla data di pervenimento dell’esito di Consap:
  • a partire dalla rata in corso, se l’accettazione della presente richiesta di sospensione da parte di Consap, avvenga almeno entro il giorno 15 del mese antecedente la data di scadenza della rata;
  • a partire dalla rata successiva a quella in corso se l’accettazione della presente richiesta di sospensione, da parte di Consap, avvenga dopo il giorno 15 del mese antecedente la data di scadenza della rata.


Come interrompere la sospensione del Fondo di solidarietà prima della scadenza
La sospensione può poi essere interrotta anche prima del termine della scadenza inviando una specifica richiesta alla Banca compilando e sottoscrivendo il modulo di interruzione da inviare alla casella mail assistenza.stipule@intesasanpaolo.com inserendo nell’oggetto  “Sospensione Fondo di solidarietà per la prima casa – interruzione sospensione”.
  
DOCUMENTI
  • per il dettaglio delle condizioni è possibile consultare il Documento Informativo "Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa - sospensione delle rate dei mutui BancoPosta" clicca qui.
  • per il modulo di domanda della sospensione rate mutuo prima casa del MEF reperibile sul portale Consap S.p.A. clicca qui Modulo Consap 
  • per la Lettera integrativa richiesta Sospensione Mutui BancoPosta clicca qui.
  • per la Lettera di richiesta di riattivazione pagamento rate clicca qui.

«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 marzo 2024, n. 1.079 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2024 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2024 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 15 febbraio 2025),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative per la clientela:

«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani».

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 marzo 2024, n. 1.078 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2024 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che, a partire dal 23 luglio 2023, hanno interessato il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 26 febbraio 2025),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative per la clientela:

«Proroga dello stato di emergenza (sino al 29 dicembre 2023 )in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani, nonché' nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022 nei territori dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani” - Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022 (G.U. Serie Generale n.5 del 7 gennaio 2023)»

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 853 del 24 gennaio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 03.02.2022, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui- a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 (GU n. 17 del 22.01.2022)- con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione (e quindi sino al 29 dicembre 2022) lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei periodi sopra indicati , nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute all’articolo 8, comma 1 della citata Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di  mutui   relativi   agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici,  previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli Istituti  di  credito  e   bancari,   fino   all'agibilita'   o all‘ abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre  la  data di cessazione dello stato di emergenza (29 dicembre 2023), una  sospensione  delle  rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni,
il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.
Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.
Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate negli Uffici Postali abilitati ai mutui , ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela
 

 

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria».

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2023 è prorogato, di ulteriori dodici mesi (fino al 23 dicembre 2023), lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni sopra indicati .

Si fa riferimento all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 846 del 17 gennaio 2022 (G.U. n. 27 del 2 febbraio 2022), con la quale è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 (G.U. n. 17 del 22 gennaio 2022) - con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione  lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute all’articolo 8, comma 1 della citata Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici: Intesa  Sanpaolo S.p.A. , Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A comunica che, i soggetti titolari di  mutui   relativi   agli   edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici,  previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli Istituti  di  credito  e   bancari,   fino   all'agibilita'   o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre  la  data di cessazione dello stato di emergenza (23 dicembre 2023), una  sospensione  delle  rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

 

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

 

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate negli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

 

Proroga dello stato di emergenza di 12 mesi  in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Citta' metropolitana di Genova

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2023- è prorogato di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni sopra indicati.

Si fa riferimento all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 gennaio 2022, n. 848, con la quale  è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 (G.U. n. 17 del 22 gennaio 2022) - con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione (e quindi sino al 23 dicembre 2022) lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città metropolitana di Genova.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute all’articolo 8, comma 1 della citata Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A. , Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di  mutui   relativi   agli   edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici,  previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli Istituti  di  credito  e   bancari,   fino  all'agibilita'   o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre  la  data di cessazione dello stato di emergenza (23 dicembre 2023), una  sospensione  delle  rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate negli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.
 

“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio di Ischia nel 2017 (Art. 1, commi 736 Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”)»


Il comma 736 dell’articolo 1 della sopra citata Legge dispone che le misure di sospensione del pagamento delle rate dei mutui previste per i territori delle regioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) dall’art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come integrate dall’art. 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, si applichino fino al 31 dicembre 2023 anche nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017.

Pertanto, con riferimento all’art. 4 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 480 dell’8 settembre 2017, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che i titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli Istituti  di  credito  e   bancari,   fino   all'agibilita'   o all'abitabilita’ dei predetti immobili e comunque non oltre  la  data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2023), una  sospensione  delle  rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate:

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.
Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.
Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate negli Uffici Postali abilitati ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito le regioni del Centro Italia nel 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) Art. 1, commi 752-754 Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”)»


Con riferimento alla Legge sopra citata, si fa presente che :
i.Il comma 752 dell’art.1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.303 del 29 dicembre 2022-, apportando una modifica all’art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui nei territori delle regioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (incluse quelle localizzate nella c.d. “zona rossa”)

ii.Il successivo comma 753, modificando l’art. 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la sospensione dei suddetti pagamenti nel caso in cui i beneficiari non erano stati informati dalle banche e dagli intermediari circa la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, secondo le modalità indicate al predetto comma 22.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che i titolari di mutui relativi agli immobili interessati dal sisma,  previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli Istituti  di  credito  e   bancari,   fino   all'agibilita'   o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre  la  data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2023), una  sospensione  delle  rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.
Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate negli Uffici Postali abilitati ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela:

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che, il giorno 26 dicembre 2018, ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania - Legge 23 febbraio 2024, n. 18 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2024).

Con riferimento alla Legge sopra citata, si fa presente che :
ai sensi dell’art. 17 bis, della Legge 23 febbraio 2024, n. 18 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2024) lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che - il giorno 26 dicembre 2018 - ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, è stato ulteriormente prorogato, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che i titolari di mutui relativi agli immobili interessati dal sisma,  previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli Istituti  di  credito  e   bancari,   fino   all'agibilita'   o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre  la  data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2024), una  sospensione  delle  rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.
Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

 
  • La sospensione non comporta:
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate negli Uffici Postali abilitati ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è consultabile la specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.
 

Informative  per la clientela:

«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022 »

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 30 novembre 2022, n. 948 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3-12-2022) è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 26 novembre 2022 nel territorio dell’isola di Ischia (NA).

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino al 27 novembre 2023),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.
Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria; 
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo; 
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate  negli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela:

«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 22 novembre 2022, n. 946 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28/11/2022 - è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (vale a dire fino al 4 novembre 2023),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate  negli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela :

«Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022  in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino. Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 »

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 19.10.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31.10.2022, sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del Consiglio dei Ministri del 16.09.2022, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (16 settembre 2023),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate  negli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela :

«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) ) n. 929 del 6 ottobre 2022 (G.U. n. 242 del 15 ottobre 2022)  è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 settembre 2022 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi  nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia .

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con la Banca finanziatrice Intesa Sanpaolo Spa , Deutsche Bank Spa e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (fino all’8 settembre 2023),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.
 

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate  negli Uffici Postali abilitati ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela:

«Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022  in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 922 del 17 settembre 2022- pubblicata in Gazzetta -n. 223 del 23.09.2022. è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.

Pertanto, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (vale a dire fino al 16 settembre 2023),  una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate  negli Uffici Postali abilitati, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela :

:

 

«Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi metereologici verificatesi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste»

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 07/07/2022 è prorogato, di ulteriori dodici mesi (fino al 4 giugno 2023), lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi metereologici verificatesi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nei territori sopra indicati .

In precedenza, Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 2 luglio 2021, n. 783 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021- è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 14 giugno 2021 - con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi metereologici verificatesi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività  di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (04 giugno 2023), una ulterioore sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.
Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate negli Uffici Postali abilitati , ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.
 

Informative  per la clientela:

«Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2022, pubblicata in GU n. 143 del 21 giugno 2022 , gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 29 dicembre 2021, sono estesi al territorio dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022»

 

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 853 del 24 gennaio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 03.02.2022, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui- a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 (GU n. 17 del 22.01.2022)- con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione (e quindi sino al 29 dicembre 2022) lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute all’articolo 8, comma 1 della citata Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di  mutui   relativi   agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici,  previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli Istituti  di  credito  e   bancari,   fino   all'agibilita'   o all‘ abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre  la  data di cessazione dello stato di emergenza (29 dicembre 2022), una  sospensione  delle  rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate negli Uffici Postali abilitati ai mutui , ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela:

«Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2022  (G.U. n.143 21 giugno 2022) è stato prorogato di ulteriori sei mesi , fino al 22 ottobre 2022, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria» 

Si fa presente che il suindicato provvedimento fa seguito alle precedenti comunicazioni relative a:

  • Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 9 novembre 2020, n. 710 con la quale era stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della dichiarazione per 12 mesi (fino al 22/10/2021) , dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria;
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2021, n. 745 che recepiva  le ulteriori disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, contenute nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020, con la quale venivano estesi «gli effetti dello stato di emergenza», dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, al territorio della città metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte, nonché al territorio dei comuni di Albenga, in provincia di Savona, di Casarza Ligure, in provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in provincia della Spezia, nella regione Liguria, colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020
  • Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021 (G.U. n. 278 del 22 novembre 2021) con la quale veniva prorogato di sei mesi (e, quindi, fino al 22 aprile 2022) lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori riportati al punto precedente

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nelle suddette Ordinanze e d’intesa con le Banche finanziatrici Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A. e Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. comunica che per i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni indicati nella Delibera del Consiglio dei ministri in premessa , titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, è previsto- previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni -  il diritto di chiedere alle Banche finanziatrici, fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre la nuova  data di cessazione dello stato di emergenza (22 ottobre 2022), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, ovvero laddove previsto una proroga della stessa,  senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate negli Uffici Postali abilitati ai mutui , ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.
 

Informative  per la clientela :

2 Elenco sospensioni Mutui

«Sospensione delle rate dei mutui ipotecari Protocollo d’intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere»

In occasione della «Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne», il 25 novembre 2019 l’ Abi e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo che prevede l’impegno delle imprese associate Abi a sospendere , laddove richiesto, il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui ipotecari sottoscritti da donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi certificati di protezione, che versano in difficoltà economica. Il suddetto accordo è stato recentemente prorogato fino al 25 novembre 2025.

Pertanto, Poste Italiane, da tempo impegnata nell’inclusione sociale delle donne vittime di violenza, in accordo  con le Banche finanziatrici Deutsche Bank S.p.A. e  Intesa  Sanpaolo S.p.A., in attuazione a quanto sancito dal citato protocollo ,offre alle donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione debitamente certificati e che si trovino in difficoltà economica, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui ipotecari, con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento, per un periodo non superiore a 18 mesi e comunque non oltre la durata del “percorso di protezione”.

Sarà possibile richiedere negli Uffici postali abilitati la sospensione della sola quota capitale e, se previsto dalla Banca finanziatrice , dell’intera rata del mutuo, seguendo le indicazioni contenute in ciascuna delle informative  allegate.

Di seguito le caratteristiche principali dell’iniziativa:

  • In caso di sospensione della quota capitale, la quota interessi del mutuo , viene calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo al momento della sospensione e viene rimborsata alle scadenze originarie;
  • La sospensione, di norma è operativa entro 30 giorni lavorativi (ovvero entro 45 giorni lavorativi per i mutui oggetto di operazioni di cartolarizzazione o ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi della l. n. 130 del 30 aprile 1999) dall’accoglimento della richiesta della cliente e non determina l’applicazione di commissioni aggiuntive e interessi di mora per l’intera durata, tranne, qualora il Cliente beneficiario della sospensione non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originariamente pattuite;
  • Durante il periodo di sospensione il cliente ha sempre la facoltà di richiedere il riavvio del piano di ammortamento del mutuo
  • La ripresa del piano di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il conseguente allungamento della durata del mutuo per un periodo pari alla sospensione stessa.

Informative  per la clientela

 

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 06.04.2022, è stato prorogato per 12 mesi, ovvero sino al 26 febbraio 2023 lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Si fa riferimento alle precedenti:

1. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 757 del 25 marzo 2021 (G.U. n.83 del 7-4-2021), correlata alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi (e quindi sino al 26 febbraio 2022), lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiave', di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Male', di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento;
2.Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2021 (G.U. n. 97 del 23/4/2021), con la quale  gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopracitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, “sono stati estesi al territorio dei comuni di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico, della Provincia autonoma di Trento, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020”.

 Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nei provvedimenti sopra citati, in materia di sospensione delle rate dei mutui e d’intesa con le Banche finanziatrici:

- Deutsche Bank S.p.A., Mediocredito Centrale S.p.A  e Intesa Sanpaolo comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola,  svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere alle Banche finanziatrici, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre le date di cessazione dello stato di emergenza sopra indicata (26 Febbraio 2023), una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.


Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate presso gli Uffici postali abilitati ai mutui, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla tipologia di adesione e alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.


Informative  per la clientela 
 

«Sospensione delle rate dei mutui ipotecari Protocollo d’intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere»

In occasione della «Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne», il 25 novembre 2019 l’ Abi e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo che prevede l’impegno delle imprese associate Abi a sospendere , laddove richiesto, il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui ipotecari sottoscritti da donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi certificati di protezione, che versano in difficoltà economica. Il suddetto accordo è stato recentemente prorogato fino al 25 novembre 2025.

Pertanto, Poste Italiane, da tempo impegnata nell’inclusione sociale delle donne vittime di violenza, in accordo  con le Banche finanziatrici Deutsche Bank S.p.A. e  Intesa  Sanpaolo S.p.A., in attuazione a quanto sancito dal citato protocollo ,offre alle donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione debitamente certificati e che si trovino in difficoltà economica, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui ipotecari, con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento, per un periodo non superiore a 18 mesi e comunque non oltre la durata del “percorso di protezione”.

Sarà possibile richiedere negli Uffici postali abilitati la sospensione della sola quota capitale e, se previsto dalla Banca finanziatrice , dell’intera rata del mutuo, seguendo le indicazioni contenute in ciascuna delle informative  allegate.

Di seguito le caratteristiche principali dell’iniziativa:

  • In caso di sospensione della quota capitale, la quota interessi del mutuo , viene calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo al momento della sospensione e viene rimborsata alle scadenze originarie;
  • La sospensione, di norma è operativa entro 30 giorni lavorativi (ovvero entro 45 giorni lavorativi per i mutui oggetto di operazioni di cartolarizzazione o ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi della l. n. 130 del 30 aprile 1999) dall’accoglimento della richiesta della cliente e non determina l’applicazione di commissioni aggiuntive e interessi di mora per l’intera durata, tranne, qualora il Cliente beneficiario della sospensione non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originariamente pattuite;
  • Durante il periodo di sospensione il cliente ha sempre la facoltà di richiedere il riavvio del piano di ammortamento del mutuo
  • La ripresa del piano di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il conseguente allungamento della durata del mutuo per un periodo pari alla sospensione stessa.

 

Informative  per la clientela

 

«Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d’Aosta”

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 06.04.2022, è stato prorogato per 12 mesi, ovvero sino al 12 febbraio 2023 (in precedenza 12 febbraio 2022) lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni indicati in premessa. Conseguentemente è stato prorogato il termine per la sospensione delle rate dei mutui (disposta con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 marzo 2021, n. 749, art. 8) in capo ai soggetti titolari di mutui relativi ad immobili sgomberati/danneggiati in seguito ai suddetti eventi calamitosi.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nella Delibera del Consiglio dei Ministri  e d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività  di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (12 febbraio 2023), una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.
 

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate presso gli Uffici postali abilitati ai mutui, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

 

Informative  per la clientela

 
 

“Proroga delle misure a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4).»

Con il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (GU N.21 del 27 gennaio 2022)-  recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (c.d. Decreto Sostegni ter) -  sono state introdotte specifiche disposizioni in merito alla sospensione dei mutui nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia. In particolare, il comma 3 dell’ art. 22, apportando una modifica all’art. 14, comma 6, del Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n.19, proroga fino al 31 dicembre 2022:

(i) la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui di cui all'art. 48, comma 1, lettera g), del Decreto-legge 17 Ottobre 2016, n. 189 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia - convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta;

(ii) il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui di cui al medesimo art. 48, comma 1, lettera g), del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del sopracitato D.L. n. 244/2016.

 Inoltre, il comma 4 del medesimo art. 22, proroga fino al 31 dicembre 2022 la sospensione delle rate dei mutui ai sensi dell’art. 2-bis, comma 22, terzo periodo, del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, per i quali originariamente non era stata data l’informativa prevista dalla legge sulla possibilità di chiedere la sospensione delle rate.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle disposizioni sopra indicate e d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che i titolari di mutui relativi agli immobili interessati dal sisma,  previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli Istituti  di  credito  e   bancari,   fino   all'agibilita'   o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre  la  data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2022), una  sospensione  delle  rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela:
 

“Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in provincia di Savona, e nel territorio dei comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della città metropolitana di Genova»

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 gennaio 2022, n. 848 - pubblicata in G.U. n 42 del 19/02/2022- è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 (G.U. n. 17 del 22 gennaio 2022) - con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione (e quindi sino al 23 dicembre 2022) lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città metropolitana di Genova.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute all’articolo 8, comma 1 della citata Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A. , Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di  mutui   relativi   agli   edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici,  previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli Istituti  di  credito  e   bancari,   fino   all'agibilita'   o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre  la  data di cessazione dello stato di emergenza (23 dicembre 2022), una  sospensione  delle  rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.
 

Informative  per la clientela:
 

«Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall’8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani, (OCDPC n.853 - Delibera Consiglio Ministri 29/12/2021).»

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 853 del 24 gennaio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 03.02.2022 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui - a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.01.2022 - con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione (e quindi sino al 29 dicembre 2022) lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute all’articolo 8, comma 1 della citata Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di  mutui   relativi   agli   edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici,  previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli Istituti  di  credito  e   bancari,   fino   all'agibilita'   o all‘ abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre  la  data di cessazione dello stato di emergenza (29 dicembre 2022), una  sospensione  delle  rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.
 

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

 

Informative  per la clientela 
 

 

“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria” (Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 - G.U. n. 17 del 22 gennaio 2022).

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 846 del 17 gennaio 2022 (G.U. n. 27 del 2 febbraio 2022) è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 (G.U. n. 17 del 22 gennaio 2022) - con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione (e quindi sino al 23 dicembre 2022) lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute all’articolo 8, comma 1 della citata Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., ​Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di  mutui   relativi   agli   edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici,  previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli Istituti  di  credito  e   bancari,   fino   all'agibilita'   o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre  la  data di cessazione dello stato di emergenza (23 dicembre 2022), una  sospensione  delle  rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela :
 

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24.01.2022, è stato prorogato per 12 mesi, ovvero sino al 2 dicembre 2022 (in precedenza 2 dicembre 2021) lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro. Conseguentemente è stato prorogato il termine per la sospensione delle rate dei mutui (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 9 dicembre 2020, n. 722), intestati a soggetti il cui immobile è stato sgomberato in seguito ai predetti eventi calamitosi.

Poste Italiane- in attuazione alle disposizioni contenute  nella citata Ordinanza (rif. art. 2, comma 1 «sospensione dei mutui»),con la quale era stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2020 e d’intesa con le Banche finanziatrici Deutsche Bank S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., comunica che- in ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’evento- i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività  di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilita' o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.
 

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.
 

Informative  per la clientela
 

 

Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 (G.U. n. 18 del 24.01.2022) è stato prorogato di dodici mesi (quindi, fino al 23 dicembre 2022) lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia.​

In relazione all’evento suddetto, con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 31 dicembre 2020, n. 732, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’ 8 gennaio 2021, era già stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 con la quale si dichiarava per 12 mesi lo stato di emergenza, fino al 31.12.2021.​

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza sopra citata e d’intesa con le Banche finanziatrici: Mediocredito Centrale S.p.A., Deutsche Bank S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività  di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere alle Banche finanziatrici, fino all'agibilita' o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (23.12.2022), una sospensione delle rate dei medesimi mutui. ​

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative allegate, optando, compatibilmente all’operatività dei medesimi Istituti , tra sospensione  :​

1) dell’intera rata​
ovvero​
2) della sola quota capitale ​

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia. ​

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.​

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.​

La sospensione non comporta: ​
  • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria; 
  • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • la richiesta di garanzie aggiuntive.​
Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.​

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.​

Informativa per la clientela

Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 è stato prorogato di 12 mesi, fino al 30 dicembre 2022, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno, di Treviso e di Padova, dei comuni di Torre di Quartesolo, di Vicenza, di  Longare e dell'area dell'Alto Vicentino in Provincia di Vicenza e della fascia costiera della Provincia di Venezia – G.U. n. 18 del 24-1-2022;​

In relazione all’evento suddetto, con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 761 del 30 marzo 2021, pubblicata nella G.U. n. 84 dell’8 aprile 2021  era già stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 (G.U. n. 9 del 13 gennaio 2021) con la quale si dichiarava per 12 mesi lo stato di emergenza limitatamente al territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza. Successivamente, con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2021, ne sono stati estesi gli effetti ai territori delle Province di Treviso e di Padova, dell’area dell’Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e della fascia costiera della Provincia di Venezia colpiti dagli eventi suddetti. ​

In particolare, l’Art. 6 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, della citata Ordinanza dispone che il predetto evento - che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 -   costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile.​

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza sopra citata e d’intesa con le Banche finanziatrici: Mediocredito Centrale S.p.A. e  Deutsche Bank S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, ovvero alla gestione di attività  di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere alle Banche finanziatrici, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (30 dicembre 2022), una sospensione delle rate dei medesimi mutui. ​

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative allegate, optando, compatibilmente all’operatività dei medesimi Istituti , tra sospensione  :​

1) dell’intera rata​
ovvero​
2) della sola quota capitale ​

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia. ​

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.​

La sospensione non comporta: ​
  • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria; ​
  • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo; ​
  • la richiesta di garanzie aggiuntive.​
Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.​

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.​

Informative per la clientela

Proroga 31.12.2022- sospensione mutui sisma Catania 2018

La Legge 30 dicembre 2021, n.234 -art. 1, comma 462- (legge di Bilancio)  ha prorogato di ulteriori  12 mesi , fino al 31 dicembre 2022 ,lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito, il giorno 26 dicembre 2018, i Comuni della provincia di Catania di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania - di cui all’articolo 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici), comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126-

 

Poste Italiane- in attuazione alle disposizioni contenute nell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 566 del 28 dicembre 2018, con la quale era stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018- e d’intesa con le Banche finanziatrici Deutsche Bank S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere alla Banca finanziatrice , fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2022), una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata nelle informative allegate:

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

• L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
• La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
• La richiesta di garanzie aggiuntive.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela :

 

«Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021 (G.U. n. 278 del 22 novembre 2021) è stato prorogato di ulteriori sei mesi , fino al 22 aprile 2022, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria» 

 

Si fa presente che il suindicato provvedimento fa seguito alle precedenti comunicazioni relative a:

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 9 novembre 2020, n. 710 con la quale era stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della dichiarazione per 12 mesi (fino al 22/10/2021) , dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria;

•Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2021, n. 745 che recepiva  le ulteriori disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, contenute nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020, con la quale venivano estesi «gli effetti dello stato di emergenza», dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, al territorio della città metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte, nonché al territorio dei comuni di Albenga, in provincia di Savona, di Casarza Ligure, in provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in provincia della Spezia, nella regione Liguria, colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020”.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nelle suddette Ordinanze e d’intesa con le Banche finanziatrici Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A. e Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. comunica che per i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni indicati nella Delibera del Consiglio dei ministri in premessa , titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, è previsto- previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni -  il diritto di chiedere alle Banche finanziatrici, fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre la nuova  data di cessazione dello stato di emergenza (22 aprile 2022), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, ovvero laddove previsto una proroga della stessa,  senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

 

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

 

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.

 

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.
 

La sospensione non comporta:

• L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
• La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
• La richiesta di garanzie aggiuntive.
 

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.
 

Informative  per la clientela
 

«Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all’8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle provincie di Como, Sondrio e di Varese»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 23 settembre 2021, n. 798 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1 ottobre 2021 - è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 3 luglio all’8 agosto 2021 nel territorio delle Provincie di Como, Sondrio e di Varese.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici , previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (26 agosto 2022), , una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative per la clientela:

 

«Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi nei territori delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 1 settembre 2021, n.789 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 settembre 2021 -- è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui- a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021 con la quale è stato dichiarato per 6 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza della diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (26 febbraio 2022), , una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 dell'Ordinanza , i Commissari delegati “dispongono con propri provvedimenti, l’individuazione dei comuni nei cui ambiti territoriali vengono attuate le misure oggetto della presente ordinanza”.
Pertanto, l’elenco dei comuni individuati sarà reso pubblico non appena disponibile come integrazione alla presente informativa.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.
 

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Mutui BancoPosta erogati da Banca Intesa Sanpaolo
Richieste di sospensione delle rate dei mutui INIZIATIVA DISPONIBILE FINO AL 31 MARZO 2022
 
A seguito dell’emergenza COVID-19, è stata attivata per i mutui BancoPosta erogati da Intesa Sanpaolo, la possibilità di richiedere, recandosi negli uffici postali abilitati al mutuo entro il 31 marzo 2022, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per una durata fino a 12 mesi scegliendo tra la sospensione dell’intera rata e la sospensione della quota capitale.
 
CHI PUO’ RICHIEDERE LA SOSPENSIONE
Possono richiedere la sospensione, i soggetti titolari di mutui:
  • che abbiano subito la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  • che abbiano subito la cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
  • che siano dipendente/i di un’azienda privata che non può ricorrere ai benefici degli ammortizzatori sociali;
  • che abbiano subito una riduzione temporanea del reddito, a seguito dell’emergenza Coronavirus (anche in seguito a una riduzione o sospensione dell’orario di lavoro);
  • che siano lavoratore autonomo/libero professionista /ditta individuale titolari di un mutuo erogato per scopi al di fuori dell’attività lavorativa, interessati direttamente o indirettamente dall’emergenza, avendo rilevato una riduzione di reddito
  • che non abbiano ottenuto il rinnovo del contratto di lavoro stagionale/l’attivazione di un nuovo contratto la cui stipula era già prevista prima dell’emergenza;
  • in caso di morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei cointestatari del mutuo
  • in caso di presenza di erede/i di un titolare di un mutuo deceduto
     
COME FUNZIONA LA SOSPENSIONE
E’ possibile scegliere tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale del mutuo per una durata fino a 12 mesi. Per i clienti che avessero già beneficiato di un periodo di sospensione per l’Emergenza Covid e ne avessero ancora bisogno, è possibile valutare insieme all’operatore
dell’ufficio postale abilitato al mutuo un ulteriore periodo di sospensione, per un massimo di 12 mesi.
La concessione della sospensione è subordinata alla verifica dei requisiti e all’approvazione di Intesa Sanpaolo.
 
La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione reddituale e da quella comprovante la situazione per la quale viene richiesta la sospensione (es. sospensione dal lavoro, riduzione dell’orario di lavoro).
 
QUANTO COSTA LA SOSPENSIONE
 
Sospensione della sola quota capitale: durante la sospensione si dovrà rimborsare a ogni scadenza solo la quota interessi, calcolata sul debito residuo al tasso (TAN) del mutuo.
 
Sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi): durante la sospensione non viene rimborsata alcuna rata e sono applicati interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) del mutuo. Gli interessi maturati dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, a partire dalla prima rata in scadenza dopo il termine della sospensione, in quote che si aggiungono all’importo delle rate scegliendo un periodo tra le seguenti opzioni: 5 anni - 10 anni - 15 anni - durata residua (entro il limite massimo di 15 anni e comunque entro la durata residua del mutuo, se inferiore).
Al termine della sospensione riprenderà il pagamento delle rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo, con l’aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.
 
COME FARE PER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE
 
Il cliente può richiedere la sospensione fino al 31 marzo 2022 recandosi negli Uffici Postali abilitati al mutuo. Il modulo di richiesta dovrà essere sottoscritto da tutti i cointestatari del mutuo, eventuali terzi datori di ipoteca, garanti o eredi.
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Le richieste di sospensione saranno prese in carico e concesse da Intesa Sanpaolo previa verifica della corretta compilazione dei moduli di richiesta e della completezza della documentazione prevista e della fattibilità dell’operazione in base alle caratteristiche del mutuo.
 
Intesa Sanpaolo fornirà un riscontro al cliente circa l’esito e all’eventuale attivazione della
sospensione.
Per le richieste accettate entro il 15 del mese antecedente la data di scadenza della rata, la
sospensione sarà attivata dalla rata in corso. In caso contrario, la sospensione sarà attivata a partire dalla rata successiva a quella in corso.
E’ comunque prevista la facoltà per il cliente di riprendere in via definitiva il regolare pagamento delle rate del mutuo, anche prima dello scadere del periodo di sospensione convenuto sottoscrivendo specifica richiesta da richiedere presso l’Ufficio Postale abilitato al mutuo.

«Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 2 luglio 2021, n. 783 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021- è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 14 giugno 2021 - con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi metereologici verificatesi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività  di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (04 giugno 2022), una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

 

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

 

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

 

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

 

La sospensione non comporta:

•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2021– pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile – gli effetti della dichiarazione dello  stato di emergenza, adottata con  Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020, “sono estesi ai territori delle province di Treviso e di Padova, dell’area dell’Alto Vicentino della provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020”.

Si fa seguito all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 30 marzo 2021, n. 761 con la quale è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute all’art.6 della citata Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., comunica che per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza ( fino al 30 dicembre 2021), una sospensione delle rate dei medesimi mutui. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

• L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
• La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
• La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.
 

Mutui BancoPosta erogati da Banca Intesa Sanpaolo
Richieste di sospensione delle rate dei mutui
 
 
A seguito dell’emergenza COVID-19, è stata attivata per i mutui BancoPosta erogati da Intesa Sanpaolo, la possibilità di richiedere, recandosi negli uffici postali abilitati abilitati al mutuo, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per una durata fino a 12 mesi scegliendo tra la sospensione dell’intera rata e la sospensione della quota capitale. 
 
CHI PUO’ RICHIEDERE LA SOSPENSIONE
Possono richiedere la sospensione, i soggetti titolari di mutui:
  • che abbiano subito la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  • che abbiano subito la cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
  • che siano dipendente/i di un’azienda privata che non può ricorrere ai benefici degli ammortizzatori sociali;
  • che abbiano subito una riduzione temporanea del reddito, a seguito dell’emergenza Coronavirus (anche in seguito a una riduzione o sospensione dell’orario di lavoro);
  • che siano lavoratore autonomo/libero professionista /ditta individuale titolari di un mutuo erogato per scopi al di fuori dell’attività lavorativa, interessati direttamente o indirettamente dall’emergenza, avendo rilevato una riduzione di reddito
  • che non abbiano ottenuto il rinnovo del contratto di lavoro stagionale/l’attivazione di un nuovo contratto la cui stipula era già prevista prima dell’emergenza;
  • in caso di morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei cointestatari del mutuo
  • in caso di presenza di erede/i di un titolare di un mutuo deceduto


COME FUNZIONA LA SOSPENSIONE
 
E’ possibile scegliere tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale del mutuo per una durata fino a 12 mesi.  Per i clienti che avessero già beneficiato di un periodo di sospensione per l’Emergenza Covid e ne avessero ancora bisogno, è possibile valutare insieme all’operatore dell’ufficio postale abilitato al mutuo un ulteriore periodo di sospensione, per un massimo di 12 mesi.
La concessione della sospensione è subordinata alla verifica dei requisiti e all’approvazione di Intesa Sanpaolo.
 
 La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione reddituale e da quella comprovante la situazione per la quale viene richiesta la sospensione (es. sospensione dal lavoro, riduzione dell’orario di lavoro).
 
 
 
QUANTO COSTA LA SOSPENSIONE

 
Sospensione della sola quota capitale: durante la sospensione si dovrà rimborsare a ogni scadenza solo la quota interessi, calcolata sul debito residuo al tasso (TAN) del mutuo.

Sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi): durante la sospensione non viene rimborsata alcuna rata e sono applicati interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) del mutuo. Gli interessi maturati dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, a partire dalla prima rata in scadenza dopo il termine della sospensione, in quote che si aggiungono all’importo delle rate scegliendo un periodo tra le seguenti opzioni: 5 anni - 10 anni - 15 anni - durata residua (entro il limite massimo di 15 anni e comunque entro la durata residua del mutuo, se inferiore).



Al termine della sospensione riprenderà il pagamento delle rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo, con l’aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.
 
 
 
COME FARE PER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE
 
Il cliente può richiedere la sospensione recandosi negli Uffici Postali abilitati al mutuo. Il modulo di richiesta dovrà essere sottoscritto da tutti i cointestatari del mutuo, eventuali terzi datori di ipoteca, garanti o eredi. In caso di impossibilità di questi ultimi, la Parte Finanziata potrà, fino al termine dello stato di emergenza, sottoscrivere il modulo di richiesta sotto la propria responsabilità dichiarando che gli stessi acconsentono alla sospensione.
 Le richieste di sospensione saranno prese in carico e concesse da Intesa Sanpaolo previa verifica della corretta compilazione dei moduli di richiesta e della completezza della documentazione prevista e della fattibilità dell’operazione in base alle caratteristiche del mutuo.
 
Intesa Sanpaolo fornirà un riscontro al cliente circa l’esito e all’eventuale attivazione della sospensione.
Per le richieste accettate entro il 15 del mese antecedente la data di scadenza della rata, la sospensione sarà attivata dalla rata in corso. In caso contrario, la sospensione sarà attivata a partire dalla rata successiva a quella in corso.
 
È comunque prevista la facoltà per il cliente di riprendere in via definitiva il regolare pagamento delle rate del mutuo, anche prima dello scadere del periodo di sospensione convenuto sottoscrivendo specifica richiesta da richiedere presso l’Ufficio Postale abilitato al mutuo.
«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza”.

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 761 del 30 marzo 2021, pubblicata nella G.U. n. 84 dell’8 aprile 2021 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 (G.U. n. 9 del 13 gennaio 2021) con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi (fino al 30 dicembre 2021), lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza. In particolare, l’Art. 6 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento - che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 - costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici: Mediocredito Centrale S.p.A., Deutsche Bank S.p.A. e  Intesa  Sanpaolo S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, ovvero alla gestione di attività  di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere alle Banche finanziatrici, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui.
Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative allegate, optando, compatibilmente  all’operatività dei medesimi Istituti , tra sospensione  :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.
 
Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.
 

Informative  per la clientela:

1. Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 757 del 25 marzo 2021 (G.U. n.83 del 7-4-2021) è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’11 marzo 2021 - con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi (e quindi sino al 26 febbraio 2022), lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiave', di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Male', di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento;

2. Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2021 (G.U. n. 97 del 23/4/2021) – gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopracitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, “sono stati estesi al territorio dei comuni di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico, della Provincia autonoma di Trento, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020”.
 
 Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nei provvedimenti sopra citati, in materia di sospensione delle rate dei mutui e d’intesa con le Banche finanziatrici:
  • Deutsche Bank S.p.A.e Mediocredito Centrale S.p.A. per le misure indicate al punto 1) e 2)
  • Intesa Sanpaolo S.p.A. per la misura indicata al punto 1),
comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola,  svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere alle Banche finanziatrici, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre le date di cessazione dello stato di emergenza sopra indicata (26 Febbraio 2022 ), una sospensione delle rate dei medesimi mutui.
Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.
Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:
•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla tipologia di adesione e alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.


Informative  per la clientela:

Con delibera del Consiglio dei Ministri dell’ 11.03.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 26.03.2021, è stato prorogato per 12 mesi, ovvero sino al 21 novembre 2021, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019.

In precedenza, con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 5 dicembre 2019 - n. 619, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12.12.2019,era stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza , fino al 21 novembre 2020.

Pertanto, Poste Italiane, in virtù di quanto disposto all'Art. 5 (“Sospensione dei mutui”), comma 1 della citata Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici Intesa Sanpaolo S.p.A. , Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno il diritto di richiedere alle Banche finanziatrici la sospensione delle rate del proprio mutuo fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (21 novembre 2021).

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto,) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.
 

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.

Informative per la clientela:

«Interventi  urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d’Aosta”

 Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 749 del 3 marzo 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15.03.2021, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2021 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, fino al 12 Febbraio 2022, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 che hanno colpito il territorio dei comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Valle d’Aosta. In particolare, l'art. 8 (“Sospensione dei mutui”) ha disposto che i predetti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A., Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività  di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (12 febbraio 2022), una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.
 

La sospensione non comporta:

• L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
• La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
​• La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela:
 

L’ Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2021, n. 745, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02.03.2021 recepisce le ulteriori disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, contenute nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020, con la quale si estendono “gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, al territorio della città metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte, nonché al territorio dei comuni di Albenga, in provincia di Savona, di Casarza Ligure, in provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in provincia della Spezia, nella regione Liguria, colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020”.

Si comunica che l’Ordinanza sopra citata fa seguito alla precedente Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 9 novembre 2020, n. 710 con la quale era stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della dichiarazione per 12 mesi (fino al 22/10/2021) , dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., comunica che per i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni indicati nelle due Delibere prima citate, titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, è previsto- previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni -  il diritto di chiedere alle Banche finanziatrici, fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (22 ottobre 2021), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.
 

Informative  per la clientela:

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia.

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 31 dicembre 2020, n. 732, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’ 8 gennaio 2021, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi (fino al 23/12/2021), lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. In particolare, l’Art. 9 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici: Mediocredito Centrale S.p.A., Deutsche Bank S.p.A. e  Intesa  Sanpaolo S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività  di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere alle Banche finanziatrici, fino all'agibilita' o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative allegate, optando, compatibilmente  all’operatività dei medesimi Istituti , tra sospensione  :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

 

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

 

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.
 

La sospensione non comporta:

•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative  per la clientela

 

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, è stato prorogato per 6 mesi, fino al 6 maggio 2021, lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019.

Con la precedente Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 6 dicembre 2019 n. 620 - art. 4 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16.12.2019, emanata  a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2019 era stato dichiarato, per 12 mesi, fino al al 6 novembre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 nel territorio del Comune di Formazza.

Pertanto, a seguito della proroga in premessa, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici Intesa Sanapolo S.p.A. , Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno il diritto di richiedere alla Banca la sospensione delle rate del proprio mutuo fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (6 maggio 2021).

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.

 

Informative  per la clientela


 

 

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Mutui BancoPosta erogati da Banca Intesa Sanpaolo
Richieste di sospensione delle rate dei mutui
 
 
A seguito dell’emergenza COVID-19, è stata attivata per i mutui BancoPosta erogati da Intesa Sanpaolo, la possibilità di richiedere, attraverso il canale online o recandosi negli uffici postali, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per una durata fino a 9 mesi scegliendo tra la sospensione dell’intera rata e la sospensione della quota capitale. 
 
Intesa Sanpaolo ha aderito all’Accordo tra ABI e le Associazioni dei Consumatori sottoscritto il 21 aprile 2020 e rinnovato con Accordo del 16.12.2020, che prevede la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui fino ad un massimo di 9 mesi.
Qualora il cliente abbia già beneficiato di altre sospensioni per l’Emergenza Covid, potrà richiedere un ulteriore periodo di sospensione, purché la somma complessiva delle sospensioni non sia superiore a 9 mesi.
Le richieste di sospensione su mutui, in base al citato accordo, dovranno essere inviate a Intesa Sanpaolo/richieste presso l’Ufficio Postale entro il 31.03.2021.
 
CHI PUO’ RICHIEDERE LA SOSPENSIONE
Possono richiedere la sospensione, i soggetti titolari di mutui:
  • che abbiano subito la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  • che abbiano subito la cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
  • che siano dipendente/i di un’azienda privata che non può ricorrere ai benefici degli ammortizzatori sociali;
  • che non abbiano ottenuto il rinnovo del contratto di lavoro stagionale/l’attivazione di un nuovo contratto la cui stipula era già prevista prima dell’emergenza;
  • che abbiano subito una riduzione temporanea del reddito, a seguito dell’emergenza Coronavirus (anche in seguito a una riduzione o sospensione dell’orario di lavoro);
  • che siano lavoratore autonomo/libero professionista /ditta individuale titolari di un mutuo erogato per scopi al di fuori dell’attività lavorativa, interessati direttamente o indirettamente dall’emergenza, avendo rilevato una riduzione di reddito
  • in caso di morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei cointestatari del mutuo
  • in caso di presenza di erede/i di un titolare di un mutuo deceduto
 
 
COME FUNZIONA LA SOSPENSIONE
 
E’ possibile scegliere tra la sospensione dell’intera rata del mutuo o della sola quota capitale per una durata fino a 9 mesi.  Per i clienti che avessero già beneficiato di un periodo di sospensione per l’Emergenza Covid, sarà possibile richiedere un ulteriore periodo purché la somma complessiva delle sospensioni non sia superiore a 9 mesi.
 
QUANTO COSTA LA SOSPENSIONE
 
Sospensione della sola quota capitale: durante la sospensione si dovrà rimborsare a ogni scadenza solo la quota interessi, calcolata sul debito residuo al tasso (TAN) del mutuo.

Sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi): durante la sospensione non viene rimborsata alcuna rata e sono applicati interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) del mutuo. Gli interessi maturati dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, a partire dalla prima rata in scadenza dopo il termine della sospensione, in quote che si aggiungono all’importo delle rate scegliendo un periodo tra le seguenti opzioni: 5 anni - 10 anni - 15 anni - durata residua (entro il limite massimo di 15 anni e comunque entro la durata residua del mutuo, se inferiore).

Al termine della sospensione, il rimborso del mutuo riprenderà col pagamento delle rate, con conseguente allungamento del piano di ammortamento.
In caso di sospensione dell’intera rata, le rate saranno comprensive della quota interessi a carico del cliente maturata nel periodo di sospensione.
 
 
 
COME FARE PER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE
 
Il cliente può richiedere la sospensione recandosi negli Uffici postali  oppure in autonomia, direttamente dal sito internet di Poste, scaricando e compilando l’apposito modulo di richiesta e seguendo le istruzioni riportate nella parte inziale del modulo stesso.
 
Le richieste di sospensione dovranno essere inviate a Intesa Sanpaolo/richieste presso l’Ufficio Postale  entro il 31.03.2021.
 
 
Al fine di inoltrare la richiesta in autonomia dovrà essere:
- compilato in ogni parte il modulo di richiesta sospensione "Richiesta di sospensione rate Accordo ABI Mutuo Bancposta"  così come indicato nelle note operative all’interno dello stesso, scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale) e indicando il numero di mesi di sospensione per i quali intende presentare la richiesta. In caso di scelta della sospensione dell’intera rata il cliente dovrà anche indicare il periodo entro il quale intende rimborsare gli interessi che matureranno durante il periodo di sospensione.
- sottoscritto il modulo di richiesta da parte di tutti i cointestatari, eventuali terzi datori di ipoteca, garanti o eredi; in caso di impossibilità di questi ultimi, la Parte Finanziata potrà, fino al termine dello stato di emergenza, sottoscrivere i moduli sotto la propria responsabilità dichiarando che gli stessi acconsentono alla sospensione.
 
-inviata la documentazione a Intesa Sanpaolo alla mail: assistenza.stipule@intesasanpaolo.com
 
Le richieste di sospensione saranno prese in carico e concesse da Intesa Sanpaolo previa verifica della corretta compilazione dei moduli di richiesta e della completezza della documentazione prevista e della fattibilità dell’operazione in base alle caratteristiche del mutuo.
 
Intesa Sanpaolo fornirà un riscontro al cliente circa l’esito e all’eventuale attivazione della sospensione.
Per le richieste accettate entro il 15 del mese antecedente la data di scadenza della rata, la sospensione sarà attivata dalla rata in corso. In caso contrario, la sospensione sarà attivata a partire dalla rata successiva a quella in corso.
E’ comunque prevista la facoltà per il cliente di riprendere in via definitiva il regolare pagamento delle rate del mutuo, anche prima dello scadere del periodo di sospensione convenuto sottoscrivendo specifica richiesta da richiedere presso l’Ufficio Postale.
 
Scarica qui il modulo: Richiesta di sospensione rate Accordo ABI Mutuo Bancoposta
Con la legge n.178 del  30 dicembre 2020, pubblicata in G.U. n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46- è stata prorogata la sospensione del pagamento delle rate dei mutui , come di seguito specificato :
1. L’ articolo 1 comma 946 della citata legge , apportando una modifica all’art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, proroga fino al 31 dicembre 2021, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui  per le Regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

2. L’ articolo 1 al comma 949 della citata legge , intervenendo sul termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, proroga fino al 31 dicembre 2021, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per i soggetti residenti nei territori interessati dagli eventi calamitosi, quali:

Comuni in provincia di Modena interessati dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014;
Province venete, interessate  dagli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014,
Regioni dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Il provvedimento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2021

Pertanto, a seguito delle proroghe  in premessa, Poste Italiane, d’intesa con le Banche finanziatrici, Deutsche Bank S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica:

-per la proroga indicata al punto 1) , la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.;

-Per la proroga al punto 2), la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere con le banche finanziatrici per i soggetti residenti nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi indicati fino all'agibilità o all'abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021.

Sarà possibile presentare la richiesta di sospensione ,accompagnata dall’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro la data riportata in ciascuna delle informative allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.
Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate. Si allegano gli elenchi dei Comuni interessati dai diversi eventi.
 

Informative  per la clientela:


 


 

1 Elenco sospensioni Mutui

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, è stato prorogato il termine per la sospensione delle rate dei mutui , fino al:

1). 14 novembre 2021 (in precedenza  14 novembre 2020- rif. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione n. 615 del 16 novembre 2019- ) per le eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Alessandria nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019
2). 2 dicembre 2021 (in precedenza  2 dicembre 2020- rif. dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 17 dicembre 2019, n. 622) per le eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, nel mese di novembre 2019

Pertanto, a seguito della proroga in premessa,
Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nella Delibera  e d’intesa con le Banche finanziatrici:

- Intesa Sanpaolo S.p.A., Deutsche Bank S.p.A., Mediocredito Centrale S.p.A. per la proroga al punto 1),

- Intesa Sanpaolo S.p.A., Deutsche Bank S.p.A., per la proroga  al punto 2),

comunica che i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei territori individuati, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola,  svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere alle Banche finanziatrici, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre le date di cessazione dello stato di emergenza sopra indicata , una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

 

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

 

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla tipologia di adesione e alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.


 

Con la  delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 (G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020) è stato prorogato di dodici mesi, fino al 21 novembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia.

Con la precedente Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 621 del 12 dicembre 2019, pubblicata in G.U. n. 302  del 27 dicembre 2019 , emanata a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, concernente «disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi  a partire dal giorno 14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova  e delle Province di Savona e La Spezia» , era stata disposta una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per 12 mesi  fino al 21 novembre 2020.

 

Pertanto, a seguito della proroga in premessa,

Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., comunica che i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei territori individuati, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola,  svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere alle Banche finanziatrici, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre le date di cessazione dello stato di emergenza sopra indicata , una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

 

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

 

La sospensione non comporta:

•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.
 

«Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro»

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 9 dicembre 2020, n. 722, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2020 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, fino al 2 dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro. In particolare, l'art. 2 (“Sospensione dei mutui”) ha disposto che i predetti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile.

Pertanto, Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici: Deutsche Bank S.p.A. e  Intesa  Sanpaolo S.p.A., comunica che, in ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’evento- i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività  di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

 

Ulteriore proroga di 12 mesi dello stato di calamità naturale in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 (Art. 57, comma 8, Legge 13 ottobre 2020 n. 126).

Con riferimento alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019, con la quale era stato prorogato per 12 mesi, lo stato di emergenza - dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 (adottata dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566) - nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania , si comunica che con il  D.L. del 14 agosto 2020 n. 104, art. 57 ,comma 8,  convertito con modificazioni nella Legge13 ottobre 2020, n. 126 lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2021.

 

Poste Italiane, in attuazione alle disposizioni sopra indicate e d’intesa con le Banche finanziatrici Deutsche Bank S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere alla Banca finanziatrice , fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, ad eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare la richiesta anche in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata nelle informative allegate:

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, sono desumibili dall’ informativa allegata.

Informative per la clientela:

«Le recenti misure introdotte con la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2020 (G.U. n. 297 del 30 novembre 2020), hanno prorogato fino al 14 novembre 2021 , il termine di sospensione del pagamento delle rate previsto dall’art. 9, comma 1, dell’Ordinanza n. 616 del 16 novembre 2019 (G.U. n. 273 del 21 novembre 2019) del Capo Dipartimento della Protezione Civile».

L’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 16 novembre 2019, n. 616 (G.U. n. 273 del 21 novembre 2019) fa riferimento alle “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia”.

Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza, con particolare riferimento all’art.9, comma 1, d’intesa con le Banche finanziatrici: Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.,  Deutsche Bank S.p.A. e  Intesa  Sanpaolo S.p.A., comunica che, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolti nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, possono chiedere alle Banche finanziatrici la sospensione delle rate del finanziamento fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (14 novembre 2021), optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, con la sola eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare anche la richiesta in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative per la clientela:
 

“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria”
Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 710 del 9 novembre 2020 , pubblicata in Gazzetta ufficiale  n. 284 del 14.11.2020, concernente gli interventi indicati in oggetto, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 , con la quale è stato dichiarato per  12 mesi (e quindi sino al 22 ottobre 2021), lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori ivi indicati.
 In particolare, l'art. 6 (“Sospensione dei mutui”) della citata Ordinanza, ha disposto che i predetti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile.
Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici: Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. Deutsche Bank S.p.A. e  Intesa  Sanpaolo S.p.A., comunica che,  in ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’evento, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni indicati in oggetto, è previsto - per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni -  il diritto di chiedere alle Banche finanziatrici, fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (22 ottobre 2021), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali, con la sola eccezione dei  mutui erogati da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. , per i quali è possibile effettuare anche la richiesta in modalità online, come indicato nella specifica  informativa allegata.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :
1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.
La sospensione non comporta:
•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate:

Emergenza Covid 19-Ordinanza della Protezione Civile n.642 - Aggiornamento sospensione mutui erogati da Intesa SanPaolo - Luglio 2020

I. Ulteriori Interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nel territorio della Regione Lombardia nei comuni di: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e nella Regione Veneto nel comune di Vo‘.

II. Iniziative per la sospensione mutui erogati da Intesa Sanpaolo.
-
I. Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio, pubblicata in Gazzetta ufficiale  n.53 del 02.03.2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale. In particolare, l'art. 1 (“Sospensione dei mutui”) della citata Ordinanza ha disposto che i predetti eventi costituiscano causa di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al debitore, di cui all’art. 1218 del codice civile.
Poste Italiane comunica che, in ragione del grave disagio derivante dall’evento, è previsto - per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto, resa ai sensi del decreto del Presidente dalla Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni - il diritto di chiedere, alla Banca finanziatrice Intesa Sanpaolo S.P.A. fino al 31 luglio 2020, la sospensione delle rate dei mutui, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. L’operatività di tale misura è pertanto terminata. Dopo tale termine eventuali nuove richieste, potranno essere gestite con la sospensione prevista dall’iniziativa della Banca. Trovi tutte le informazioni in questa stessa pagina https://www.poste.it/sospensione-rate-mutuo-bancoposta.html nella sezione: "Emergenza Covid 19-Sospensione mutui Bancoposta-Iniziativa Intesa Sanpaolo".

 

Ulteriori Interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nel territorio della Regione Lombardia nei comune di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia,Terranova dei Passerini e nella Regione Veneto nel comune di Vo‘.

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio, pubblicata in Gazzetta ufficiale  n.53 del 02.03.2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per 6 mesi (e quindi sino al 31 luglio 2020) lo stato di emergenza sul territorio nazionale.
In particolare, l'art. 1 (“Sospensione dei mutui”) della citata Ordinanza ha disposto che i predetti eventi costituiscano causa di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al debitore, di cui all’art. 1218 del codice civile.
Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici  Intesa  Sanpaolo S.p.A. e Deutsche Bank S.P.A., comunica che,  in ragione del grave disagio derivante dall’evento, è previsto - per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto, resa ai sensi del decreto del Presidente dalla Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni - il diritto di chiedere alle Banche e istituti di credito, fino alla cessazione dello stato di emergenza, la sospensione delle rate dei mutui, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Per il soli mutui BancoPosta erogati dalla Banca Intesa Sanpaolo S.P.A. ,sempre in merito all’emergenza del diffondersi del Coronavirus COVID-19, è  stato adottato  il seguente ulteriore intervento:
-possibilità di richiedere la sospensione  per tre mesi per i soggetti titolari di mutui che siano dipendenti di aziende private ubicate al di fuori della c.d. iniziale  “zona rossa” (i comuni individuati nell’Allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020) che non possono ricorrere ai benefici degli ammortizzatori sociali. Per tale tipologia di sospensione non è richiesta l’autocertificazione del danno subito.

Per la presente Ordinanza le richieste della clientela possono essere presentate in tutti gli Uffici Postali.

Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :
1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.
Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:
•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.
 
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative per la clientela:
Proroga di 12 mesi dello stato di calamità naturale in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito ii territorio dei comuni delta provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018.
Si informa che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi, lo stato di emergenza - dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 (adottata dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566 a seguito dell'evento sismico del 26 dicembre 2018) - nel territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della menzionata provincia di Catania.

Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni sopra indicate e d’intesa con le Banche finanziatrici  Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., comunica che i soggetti titolari di mutui relativi a edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,  hanno  il diritto di richiedere alla Banca, la sospensione delle  rate  dei mutui fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.
Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:
•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.

Informative per la clientela:
Proroga  dei termini di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti  per gli eventi sismici del 2012 e successivamente dell’alluvione del 2014.
La Legge 12 dicembre 2019, n. 156, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2019, con oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici", all' art. 9 - vicies sexies prevede un' ulteriore proroga al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni sopra indicate e d’intesa con le Banche finanziatrici  Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., comunica che i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa nei comuni indicati negli elenchi in allegato alla presente , che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari.
Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.
Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:
•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.

Informative per la clientela:

 Si comunica che:
con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 (pubblicata in G.U. n. 281 del 30 novembre 2019) è stato prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018 .

Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni sopra indicate e d’intesa con le Banche finanziatrici  Intesa  Sanpaolo S.p.A. , Mediocredito Centrale S.p.A*, comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica , anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilita‘ del predetto immobile e comunque non oltre le date di cessazione dello stato di emergenza sopra indicate , una sospensione delle rate dei medesimi mutui.
Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale
A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.
Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:
•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.

* Per i mutui BancoPosta erogati da Medio Credito Centrale S.p.A., dalla proroga è escluso il territorio della Provincia  di Trapani.

Informativa per la clientela:
Si comunica che:
•con l’Ordinanza della Protezione Civile del 17 dicembre 2019,  n. 622, pubblicata in G.U. n. 299 del 21 dicembre 2019 , emanata a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del  2 dicembre 2019, concernente l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza , adottato  con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, ai territori delle  Regioni:  Abruzzo, Basilicata , Calabria, Campania , Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali  eventi metereologici  verificatisi nel mese di novembre 2019, è stata disposta una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per 12 mesi  con durata massima 2 dicembre 2020 .

Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni sopra indicate e d’intesa con le Banche finanziatrici  Intesa  Sanpaolo S.p.A. , Mediocredito Centrale S.p.A, Deutsche Bank S.p.A. comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati  ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica , anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilita‘ del predetto immobile e comunque non oltre le date di cessazione dello stato di emergenza sopra indicate , una sospensione delle rate dei medesimi mutui.
Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale
A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.
Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:
•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.

Informative per la clientela:

Con l’ Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 621 del 12 dicembre 2019, pubblicata in G.U. n. 302  del 27 dicembre 2019 , emanata a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, concernente le disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi  a partire dal giorno 14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova  e delle Province di Savona e La Spezia ,è stata disposta una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per 12 mesi  fino al 21 novembre 2020.


Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici  Intesa  Sanpaolo S.p.A. , Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre le date di cessazione dello stato di emergenza sopra indicate , una sospensione delle rate dei medesimi mutui.
Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.
Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:

•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.

Informative per la clientela

Con le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile :
  • n. 619 del 5 dicembre 2019, pubblicata in G.U. n. 291 del 12 dicembre 2019 , emanata a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, concernente le  disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati ,a partire dal mese di settembre  2019 nel territorio delle province di Agrigento, Catania , Enna , Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani
  • n. 620 del 6 dicembre 2019, pubblicata in G.U. n. 294  del 16 dicembre 2019 , emanata a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2019, concernente le disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola;
 è stata disposta una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per 12 mesi  con le durate di seguito  specificate  :
  • fino al 21 novembre 2020, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi  nel territorio delle province di Agrigento, Catania , Enna , Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
  • Fino al 6 novembre 2020, in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nel territorio del Comune  di Formazza, in Provincia di Verbano – Cusio-Ossola
Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici  Intesa  Sanpaolo S.p.A. , Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A. , comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente  ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilita‘ del predetto immobile e comunque non oltre le date di cessazione dello stato di emergenza sopra indicate , una sospensione delle rate dei medesimi mutui.
Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale
A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.
Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:
•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici , sono desumibili dalle informative allegate.

Informative per la clientela:


Con le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile :
  • n. 615  del 16 novembre 2019 pubblicata in G.U. n. 274 del 22 novembre 2019 , concernente le  disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria;
  • n.616 del 16 novembre 2019 pubblicata in G.U. n.273 del 21 novembre 2019 , concernente le disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia;
 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 ,con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi , (e quindi sino al 14 novembre  2020), lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori della provincia di Alessandria e  del Comune di Venezia.
Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici  Intesa  Sanpaolo S.p.A. , Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A. , comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilita' o all'abitabilita‘ del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui.
Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale
A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “posticipate ” per un periodo pari a quello della sospensione.
Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui, specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, con particolare riferimento all’estensione ai territori limitrofi al Comune di Venezia indicati nel documento «Zone colpite dal maltempo Nord-Est.pdf» relativa ai Mutui BP erogati da Intesa Sanpaolo, sono desumibili dalle informative allegate.

  Informative per la clientela:
Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 598 del 25 luglio 2019, pubblicato in G.U. n. 182 del 5 agosto 2019 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 01/7/2019 ,con la quale è stato dichiarato per 12 mesi (e quindi sino al 1 luglio 2020), lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi metereologici che nei giorni 11 e 12 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio.

Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici  Intesa  Sanpaolo , Mediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank , comunica che i soggetti  residenti o aventi sede legale/operativa nei comuni individuati che siano titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi  inagibili, anche parzialmente, ovvero  relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici ,  previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., hanno diritto di richiedere alla Banca finanziatrice  , fino alla ricostruzione , all’agibilità o all’abilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, la sospensione delle rate dei mutui.
Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca finanziatrice per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:
•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative per la clientela:
Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 578 del 21 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2019 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 14/2/2019 ,con la quale è stato dichiarato per 12 mesi (e quindi sino al 14 febbraio 2020), lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale movimento franoso verificatosi in data 29 gennaio 2019 nel territorio del Comune di Pomarico in Provincia di Matera.

Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’Ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici Intesa SanpaoloMediocredito Centrale S.p.A. e Deutsche Bank, comunica che i soggetti  residenti o aventi sede legale/operativa nel comune sopra citato che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti, inagibili, anche parzialmente, ovvero  relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di richiedere la sospensione sino al termine dello stato di emergenza ovvero sino al 14 febbraio 2020, delle rate dei mutui in essere, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del  DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Sarà possibile richiedere la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative allegate :

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. Al termine del periodo si riprenderà il pagamento delle  rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

La sospensione non comporta:
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative allegate.

Informative per la clientela
Con l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n. 566 del 28 dicembre 2018, pubblicata in G.U. n. 1 del 2 gennaio 2019 sono stati disposti primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018.

Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni contenute nell’ordinanza e d’intesa con le Banche finanziatrici  Intesa  Sanpaolo Deutsche Bank e Banca del Mezzogiorno -MCC , comunica che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, potranno richiedere alle banche la sospensione del pagamento delle rate dei mutui,  previa presentazione di autocertificazione del danno subito, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino alla ricostruzione , all’agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 28 dicembre  2019.
  
Sarà possibile richiede la sospensione entro la data riportata in ciascuna delle informative  allegate :
1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:
•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono desumibili dalle informative  allegate.

Documentazione
Con la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 , art.1, comma 987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 (Supplemento Ordinario n. 62) si dispone la proroga dei termini di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui  in conseguenza degli eventi sismici nella regione Emilia Romagna del 20 e del 29 maggio 2012 e degli eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014.

Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni sopra citate  e d’intesa con le Banche finanziatrici  Deutsche Bank e Banca del Mezzogiorno MCC , comunica che i clienti interessati dall’evento potranno richiedere alle banche la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino alla ricostruzione , all’agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre  2019.
  
Sarà possibile richiede la sospensione , entro e non oltre il 4 marzo 2019:
1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:
•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.
Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle Banche finanziatrici, sono descritte nelle informative allegate.

Documentazione


Con  L'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 15 novembre 2018, n. 558, art. 6, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nel territorio delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

Poste Italiane, in attuazione alle  disposizioni sopra citate  e d’intesa con le Banche partner Deutsche Bank, Banca del Mezzogiorno MCC e Intesa Sanpaolo, comunica che i clienti interessati dall’evento potranno richiedere alle banche la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 02 ottobre 2019, data di cessazione dell'emergenza.

 

Sarà possibile richiede la sospensione:

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

 

A seguito della sospensione per entrambe le opzioni, il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa . Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

 

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

 

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

 

La sospensione non comporta:

•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive.

Ulteriori informazioni relative alla sospensione dei mutui,  specifiche per ciascuna delle tre Banche finanziatrici, sono descritte nelle informative allegate.

Documentazione
 

Il Decreto Legge 28 Settembre 2018 n.109 di conversione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226, del 28 Settembre 2018, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, dispone la proroga al 31 Dicembre 2020 dei termini di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti, a seguito degli eventi sismici del 2017 ad Ischia, previsti dall’art. 1, comma 734, della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio).

Poste Italiane, in accordo con le Banche partner Deutsche Bank e Banca del Mezzogiorno, in attuazione alle  disposizioni sopra citate, comunica che i clienti colpiti dal sisma, intestatari di mutui ipotecari attivi alla data dell’evento, relativi ad immobili presenti nei Comuni di Ischia : Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, potranno richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui  BancoPosta entro il giorno 7/12/2018, a condizione che abbiano trasmesso agli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell’immobile.

 

Sarà possibile richiede la sospensione:

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento riprenderà al termine del periodo di sospensione e si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione stessa. Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.
Documentazione:

Sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 194 il 22 agosto 2018, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi (e quindi sino al 15 agosto 2019), lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018. (OCDPC n. 539)

 

In seguito al crollo del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, i titolari di Mutuo BancoPosta relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, possono richiedere la sospensione delle rate dei mutui, entro il 2 ottobre 2018.

 

La sospensione avrà corso sino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza il 15/08/2019.

Sarà possibile richiede la sospensione:

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

 

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

 

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:

L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;

 La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;

 La richiesta di garanzie aggiuntive.

Documentazione:

Sospensione pagamento rate mutui ai sensi dell’Ordinanza n. 300 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Primi interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della provincia di Siena” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2015, n. 279

In seguito agli eccezionali eventi meteorologici che i giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della provincia di Siena, i titolari di Mutuo BancoPosta relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo entro il 30 gennaio 2016. Sarà possibile richiedere la sospensione dell’addebito non oltre il 31 maggio 2016:
  • dell’intera rata
  • ovvero della sola quota capitale
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dall’ autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 La sospensione non comporta:
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo
  • La richiesta di garanzie aggiuntive
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione.
Al termine della stessa, il rimborso del mutuo riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto.

Documentazione:
Sospensione pagamento rate mutui ai sensi dell’Ordinanza n. 299 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Primi interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della provincia di Genova” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2015, n. 277

In seguito agli eccezionali eventi meteorologici che i giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della provincia di Genova, i titolari di Mutuo BancoPosta relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo entro il 27 gennaio 2016. Sarà possibile richiedere la sospensione dell’addebito non oltre il 31 maggio 2016:
  • dell’intera rata
  • ovvero della sola quota capitale
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dall’ autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La sospensione non comporta:
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo
  • La richiesta di garanzie aggiuntive
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione.
Al termine della stessa, il rimborso del mutuo riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto.

Documentazione:
Sospensione pagamento rate mutui ai sensi dell’Ordinanza n. 298 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Primi interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2015, n. 277

In seguito agli eccezionali eventi meteorologici che dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania, i titolari di Mutuo BancoPosta relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo entro il 27 gennaio 2016.

Sarà possibile richiedere la sospensione dell’addebito non oltre il 31 maggio 2016:
  • dell’intera rata
  • ovvero della sola quota capitale

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dall’ autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La sospensione non comporta:
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo
  • La richiesta di garanzie aggiuntive

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione.
Al termine della stessa, il rimborso del mutuo riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto.

Documentazione:
Sospensione pagamento rate mutui ai sensi dell’ OCDPC n. 201 del 11 Novembre 2014

A seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 19 e 20 Settembre 2014 che hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, è prevista per i soggetti che abbiano residenza o sede legale e/o operativa nei Comuni individuati dal Commissario delegato all’emergenza, titolari di un Mutuo BancoPosta relativo agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, il diritto di richiedere la sospensione del pagamento delle rate entro il 17 gennaio 2015. 

Sarà possibile richiedere la sospensione dell’addebito:
  • dell’intera rata
ovvero
  • della sola quota capitale
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La sospensione non comporta: 
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo
  • La richiesta di garanzie aggiuntive
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione. 
Al termine della stessa, il rimborso del mutuo riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto. 

Documentazione:
Sospensione pagamento rate mutui ai sensi Legge 26 Giugno 2014, n.93

A seguito agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno interessato il territorio della regione Emilia Romagna e dei successivi eventi alluvionali, è prevista per i soggetti che abbiano residenza o sede legale e/o operativa nei Comuni individuati dal Commissario delegato all’emergenza, titolari di un Mutuo BancoPosta relativo agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo che avrà effetto fino alla rata in scadenza nel mese di dicembre 2015.

Sarà possibile richiedere la sospensione dell’addebito:
  • dell’intera rata
ovvero
  • della sola quota capitale
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La sospensione non comporta:
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo
  • La richiesta di garanzie aggiuntive
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione.
Al termine della stessa, il rimborso del Mutuo riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto.

Documentazione:
Sospensione pagamento rate mutui ai sensi dell’Ordinanza n°179 del 10 luglio 2014 del Capo Dipartimento della Protezione Civile.

A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della regione Marche nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014, è prevista per i soggetti che abbiano residenza o sede legale e/o operativa nei Comuni individuati dal Commissario delegato all’emergenza, titolari di un Mutuo BancoPosta relativo agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Sarà possibile richiedere la sospensione dell’addebito fino alla rata in scadenza nel mese di dicembre 2014:
  • dell’intera rata
ovvero
  • della sola quota capitale
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La sospensione non comporta:
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo
  • La richiesta di garanzie aggiuntive
  • A seguito della sospensione, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione.
    Al termine della stessa, il rimborso del mutuo riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto
Documentazione:
Sospensione pagamento rate mutui ai sensi della Legge n°50 del 28 marzo 2014

In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni del 17 e 19 gennaio e dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nel territorio di alcuni comuni del Veneto e dell’Emilia, i titolari di Mutuo BancoPosta relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dalla legge, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo entro il 30 maggio 2014.

Sarà possibile richiedere la sospensione fino al 31 dicembre 2014 dell’addebito:
  • dell’intera rata
ovvero
  • della sola quota capitale
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La sospensione non comporta:
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo
  • La richiesta di garanzie aggiuntive
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione.
Al termine della stessa, il rimborso del mutuo riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto. 

Documentazione:
Sospensione pagamento rate mutui ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n°151 del 21 febbraio 2014

In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera, nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera, i titolari di Mutuo BancoPosta relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo entro il 3 maggio 2014.

Sarà possibile richiedere la sospensione per sei mesi dell’addebito:
  • dell'intera rata
ovvero
  • della sola quota capitale
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo
  • La richiesta di garanzie aggiuntive
  • La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
     
La sospensione non comporta: A seguito della sospensione, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione.
Al termine della stessa, il rimborso del mutuo riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto.

Documentazione:
Sospensione pagamento rate mutui ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n°145 dell’8 febbraio 2014

In seguito agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera, i titolari di Mutuo BancoPosta che abbiano la residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni danneggiati, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo entro il 17 aprile 2014.

Sarà possibile richiedere la sospensione per sei mesi dell’addebito:
  • dell’intera rata
ovvero
  • della sola quota capitale
La sospensione non comporta:
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo
  • La richiesta di garanzie aggiuntive
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione.
Al termine della stessa, il rimborso del mutuo riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto.

Documentazione:
Sospensione pagamento rate mutui ai sensi dell’ Ordinanza n.255 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Primi interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che iI giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2015, n. 127

In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche che iI giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara,  Prato e Pistoia verificatesi il 5 marzo scorso, i titolari di Mutuo BancoPosta relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo entro il 31 agosto 2015.

Sarà possibile richiedere la sospensione per 6 mesi dell’addebito:
  • dell’intera rata
ovvero
  • della sola quota capitale
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dall' autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La sospensione non comporta:
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo
  • La richiesta di garanzie aggiuntive
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione. 
Al termine della stessa, il rimborso del mutuo riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto.

Documentazione:
Sospensione pagamento rate mutui ai sensi dell’Ordinanza n°157 del 5 marzo 2014 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile - Proroga dello stato di emergenza (Gazzetta Ufficiale n.186 del 12 agosto 2014)

In seguito eccezionali eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della regione Toscana dal 1° gennaio all’11 febbraio 2014, titolari di Mutuo BancoPosta relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo entro il 20 ottobre 2014. 

Sarà possibile richiedere la sospensione per 6 mesi dell’addebito:
  • dell’intera rata
ovvero
  • della sola quota capitale
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La sospensione non comporta:
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo
  • La richiesta di garanzie aggiuntive
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione. 
Al termine della stessa, il rimborso del mutuo riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto.

Documentazione:
Sospensione pagamento rate mutui ai sensi dell’Ordinanza n.274 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Primi interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che iI giorno 8 luglio 2015 hanno colpito il territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2015, n. 184

In seguito agli eccezionali eventi meteorologici che iI giorno 8 luglio 2015 hanno colpito il territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno, i titolari di Mutuo BancoPosta relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo entro il 9 ottobre 2015.

Sarà possibile richiedere la sospensione per 6 mesi dell’addebito:
  • dell’intera rata
ovvero della sola quota capitaleLa richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dall' autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La sospensione non comporta:
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo
  • La richiesta di garanzie aggiuntive
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione. 
Al termine della stessa, il rimborso del mutuo riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto.

Documentazione:
Sospensione pagamento rate mutui ai sensi dell’Ordinanza n.274 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Primi interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che iI giorno 8 luglio 2015 hanno colpito il territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2015, n. 184 con estensione dello stato di emergenza ai comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Auronzo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2015, n. 206

In seguito agli eccezionali eventi meteorologici che iI giorno 8 luglio 2015 hanno colpito il territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno con successiva estensione dello stato di emergenza ai comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Auronzo, i titolari di Mutuo BancoPosta relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo entro il 9 ottobre 2015 per i comuni di Dolo,Pianiga e Mira in provincia di Venezia e Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno mentre fino al 5 novembre 2015 per i comuni di San Vito di Cadore,Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Auronzo.

Sarà possibile richiedere la sospensione per 6 (sei) mesi dell’addebito:
  • dell’intera rata
ovvero
  • della sola quota capitale
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dall’ autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La sospensione non comporta:
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo
  • La richiesta di garanzie aggiuntive
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione. Al termine della stessa, il rimborso del mutuo riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto. 

Documentazione:
Sospensione rate mutui per i clienti in difficoltà (ai sensi dell’art.2, commi 475 e ss. della legge del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni, del DM 21 giugno 2010 n.132 come integrato dal DM 22 febbraio 2013 n.37)

Dal 15 novembre 2010 i titolari di un Mutuo BancoPosta possono presentare richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo presso gli Uffici Postali abilitati alla vendita del prodotto. Secondo quanto definito dal Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere richiesta per non più di due volte, e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi, dai mutuatari che al momento della richiesta siano in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:
  • titolo di proprietà sull’immobile (sito nel territorio nazionale) oggetto del contratto di mutuo che deve costituire l’abitazione principale del beneficiario
  • titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro in ammortamento da almeno un anno
  • indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro
e siano stati interessati da almeno uno dei seguenti eventi:
  • perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare
A fronte della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, il Fondo rimborsa alla banca esclusivamente la quota interessi relativa al parametro di riferimento, cioè:
  • per i mutui a tasso variabile, l’Euribor di durata pari a quella utilizzata nel contratto
  • per i mutui a tasso fisso, il tasso IRS di durata pari alla durata residua del contratto vigente al momento della sospensione dell’ammortamento
A termine del periodo di sospensione i clienti riprenderanno il pagamento delle rate del mutuo incrementate della quota interessi non coperta dal Fondo di solidarietà.
Il piano di ammortamento originario verrà prolungato per una durata pari al periodo di sospensione.
Per maggiori informazioni rivolgersi agli Uffici Postali abilitati alla vendita del Mutuo BancoPosta.
Sospensione pagamento rate mutui ai sensi dell’Ordinanza n. 360 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell’Ogliastra” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2016, n. 173

Alluvione Province Olbia-Tempio, Nuoro e dell’Ogliastra: sospensione pagamento rate mutui ai sensi dell’Ordinanza n. 360 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell’Ogliastra” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2016, n. 173 In seguito agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, Nuoro e dell’Ogliastra, i titolari di Mutuo BancoPosta relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo entro il 26 settembre 2016.

Sarà possibile richiedere la sospensione dell’addebito non oltre il 30 novembre 2016:
  • dell’intera rata
  • ovvero della sola quota capitale

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dall’ autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La sospensione non comporta:
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo
  • La richiesta di garanzie aggiuntive

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione. Al termine della stessa, il rimborso del mutuo riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto.

Documentazione:
Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 (OPC 388 - GU 201del 29 8 2016), in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (GU n. 256 del 2 11 2016)

Per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre 2016, posso richiedere la sospensione dal pagamento delle rate dei mutui entro il giorno 21/02/2017.

Sarà possibile richiedere la sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre il 31/12/2017:
1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La sospensione non comporta:
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.
Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

 


Documentazione
Alluvione Province Cuneo, Torino, Imperia e Savona: sospensione pagamento rate mutui ai sensi dell’Ordinanza n. 430 e n. 434 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che nell’ultima decade del mese di novembre 2016 per la prima ordinanza e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 per la seconda ordinanza hanno colpito rispettivamente il territorio delle province di Cuneo e Torino pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2017, n. 12 e il territorio delle province di Imperia e Savona pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2017, n. 18

In seguito agli eccezionali eventi meteorologici che nell’ultima decade del mese di novembre 2016 hanno colpito il territorio delle province di Cuneo e Torino e gli eventi che nei giorni 24 e 25 novembre 2016 hanno colpito il territorio delle province di Imperia e Savona, i titolari di Mutuo BancoPosta relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo entro il 15 aprile 2017.

Sarà possibile richiedere la sospensione dell’addebito non oltre il 30 settembre 2017:
  • dell’intera rata
  • ovvero della sola quota capitale

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dall’ autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La sospensione non comporta:
  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione. Al termine della stessa, il rimborso del mutuo riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto.

Documentazione
Terremoto Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia: sospensione pagamento rate mutui ai sensi dell’Ordinanza n. 480 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Interventi urgenti conseguenti all’evento sismico che ha interessato i Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2017, n. 218

In seguito all’eccezionale evento sismico che il giorno 21 agosto 2017 ha colpito il territorio dell’Isola di Ischia nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, i titolari di Mutuo BancoPosta relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo entro il 18 novembre 2017.

Sarà possibile richiedere la sospensione dell’addebito non oltre il 28 febbraio 2018:
• dell’intera rata
• ovvero della sola quota capitale

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dall’ autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La sospensione non comporta:
• L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
• La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
• La richiesta di garanzie aggiuntive

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione.
Al termine della stessa, il rimborso del mutuo riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto.

Documentazione:

Sospensione pagamento rate mutui ai sensi dell’Ordinanza n. 482 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni del 9 e 10 settembre 2017 hanno colpito il territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti nella provincia di Livorno” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2017, n. 226

 

In seguito agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni del 9 e 10 settembre 2017 hanno colpito il territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti nella provincia di Livorno, i titolari di Mutuo BancoPosta relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo entro il 27 novembre 2017.

 

Sarà possibile richiedere la sospensione dell’addebito non oltre il 27 marzo 2018:

•dell’intera rata
•ovvero della sola quota capitale

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dall’ autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

La sospensione non comporta:

•L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
•La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
•La richiesta di garanzie aggiuntive

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione.

Al termine della stessa, il rimborso del mutuo riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto.

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