Esonero diritti doganali
L'esenzione dal pagamento dei diritti doganali è stabilita dal Regolamento CEE n.918 del 1983 e dal Decreto del Ministero delle Finanze n.489 del 5 dicembre 1997, e modificata dal Regolamento CE n.274 del 2008, in vigore dal 1 Dicembre 2008.Tale normativa è stata integrata con la nuova Direttiva IVA 2017/2455 e sue modifiche ed integrazioni. Il Regolamento CE n.274 del 2008 innalza la franchigia ai fini dei Dazi doganali da euro 22,00 ad euro 150,00. Gli articoli da 29 a 31 del Reg. CEE n.918/83 prevedono, altresì, la franchigia a euro 45,00 (anche per i prodotti alcolici, profumi e acqua di toletta, tabacchi e prodotti del tabacco importati nelle quantità fissate all'art.31 del Reg. CEE 918/83) per gli invii da privato a privato.
Sono questi i casi in cui le merci, oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, siano inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità, a condizione che:
- presentino carattere occasionale
- riguardino esclusivamente merci riservate all'uso personale e familiare dei destinatari e che, per loro natura e quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale
- non risultino effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma
Per l'autorizzazione alla franchigia, su richiesta dell'interessato, dispone direttamente l'Ufficio Doganale periferico competente in relazione al luogo di arrivo delle merci.
Poste Italiane, secondo quanto dispone l'art. 18 della Convenzione Postale Universale adottata nell'ultimo Congresso UPU tenutosi a Ginevra nell'anno 2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2010, suppl. Ord. n. 169), in quanto operatore designato ed autorizzato ad operare lo sdoganamento per conto dei clienti, è autorizzata a percepire dai clienti un corrispettivo per le attività amministrative connesse ad una tale attività, per legge ancorato ai costi reali dell'operazione di sdoganamento. In particolare detta previsione legislativa prevede, al comma terzo, che i diritti postali possano essere percepiti per tutti gli invii dichiarati in dogana secondo la legge nazionale, compresi quelli esenti dal diritto doganale.